Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica: è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in questi giorni la legge n.127 di conversione del decreto legge “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e termini di versamento” (c.d. decreto Caldo).
Il Parlamento ha confermato le disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese dei settori edili, lapideo e escavazioni, nei casi di eccezionale emergenza climatica. Il periodo di riferimento va dal 1° luglio al 31 dicembre prossimo per eventi oggettivamente non evitabili.
Inserite nel provvedimento anche le misure con gli ammortizzatori sociali per gli operai agricoli in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causa l’eccezionale caldo dei mesi estivi.
Quanto alle disposizioni in materia di proroga dei termini di versamento, Il contributo di solidarietà (di cui dell’art. 1, cc. 115 -119, L. n. 197/2022) può essere versato entro il 30 novembre senza applicazione di sanzioni e interessi.
Clima, tutela con il decreto Caldo.

