L’incentivo, pari all’1% dei contributi a carico del datore fino a 50mila euro, decorre dal 28 giugno 2026, anche se per poterne concretamente fruire bisognerà attendere le istruzioni dell’Inps con l’apertura della procedura telematica di presentazione delle domande.
L’esonero, cumulabile con l’analoga agevolazione per i datori in possesso di certificazione di parità , spetta a chi possiede la certificazione di conformità alla prassi UNI/PdR 192:2026 del 14 aprile 2026 e richiede il rispetto, tra l’altro, della disciplina sul salario giusto.
Il nuovo bonus premia i datori di lavoro che adottano, strutturalmente in azienda, politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro e di sostegno alla maternità e alla paternità.
L’incentivo, in particolare, e riservato alle aziende in possesso della certificazione di conformità alla UNI/PdR 192:2026, che e la prassi di riferimento per i parametri minimi. La certificazione, al cui rilascio procedono gli organismi di valutazione, ha validità di 36 mesi. Il suo possesso e requisito base per l’accesso al nuovo esonero contributivo, riconosciuto a partire dal 28 giugno 2026 (entrata in vigore della legge n. 112/2026) e per tutto il periodo di validità della certificazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2028.
Per accedere al nuovo esonero, i datori di lavoro devono fare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, tramite il rappresentante legale, un suo delegato o il proprio consulente del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali).
Modalità e termini saranno indicate dall’Inps, tramite le consuete circolari.
In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, i datori dovranno dichiarare (ai sensi del dpr n. 445/2000): i propri dati identificativi; la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni […]; aliquota contributiva media pagata dal datore stimata […]; forza aziendale media stimata […]; di essere in possesso della certificazione e per la conciliazione tra famiglia e lavoro in corso di validità , con il relativo identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione che lo ha rilasciato […]; la data di rilascio della certificazione […]; di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione di benefici contributivi.
Leggi anche:

