20 Aprile 2024

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Tramontate le collaborazioni a progetto: bentornate collaborazioni coordinate e continuative

Jobs act – tornano le collaborazioni coordinate e continuative. Una delle novità più importanti e attese della nuova normativa sul riordino dei contratti del c.d. jobs act, è sicuramente quella sulle collaborazioni.
L’art. 52 del DLgs 81/2015, infatti, abroga le disposizioni del Dlgs 276/2003, dall’art. 61 all’art. 69, e che regolavano i rapporti di collaborazione a progetto, e che limitavano l’accesso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Abrogate queste norme, con effetto dal 25 giugno 2015, rimangono sottoscrivibili solo i contratti di collaborazione.

Cosa succede ai contratti in corso?

Come anticipato, quindi, le parti non potranno sottoscrivere più a partire dal 25 giugno 2015, contratti di collaborazione a progetto.
Le norme abrogate, rimango in essere per i contratti che sono in corso alla stessa data, che continuano quindi a rimanere in vita regolati dalla precedente normativa.

Posso sottoscrivere dal 25 giugno 2015 contratti di collaborazione? Cosa succede dal 2016?

Dal 25 giugno le parti hanno la possibilità di sottoscrivere contratti di collaborazione, seguendo le regole che erano vigenti prima dei contratti a progetto.

E’ da evidenziare, però, che tale “libertà” trova una limitazione, in quanto il legislatore ha inserito all’art. 2 del Decreto una norma che avrà efficacia a partire dal 1 gennaio 2016. Tale norma impone l’applicazione del rapporto di lavoro subordinato ai contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In buona sostanza, per effetto di questa norma, ci potrà essere una conversione dei rapporti di collaborazione che non sono genuini, in contratto di lavoro subordinato.

Il committente è chiamato, quindi, a prestare la massima attenzione nella sottoscrizione di questi rapporti, al fine di evitare l’applicazione di questa norma.

E’ da evidenziare che, a differenza di altre norme che in passato hanno dato automatismi analoghi, il legislatore ha posto l’attenzione anche sul punto organizzativo. In particolare la norma porta all’applicazione del rapporto di lavoro subordinato, non solo nel caso in cui il lavoro sia diretto dal datore di lavoro, ma anche quando questo sia organizzato, in particolare con riferimento ai tempi di lavoro e al luogo di prestazione, aprendo quindi a un maggior rischio nella sottoscrizione di tali rapporti.

Le salvaguardi dall’applicazione del rapporto di lavoro subordinato

La disposizione di cui all’art. 2 comma 1 sulla considerazione del rapporto di collaborazione come rapporto di lavoro dipendente, non si applicano ad alcune fattispecie individuate al comma 2:

  • alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
    – alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Tali salvaguardie, quindi, permettono di sottoscrivere contratti di collaborazione in questi ambiti senza timore di conversione degli stessi.
La più interessante di queste possibilità, in quanto maggiormente estensibili a più settori, è quella relativa alla presenza di contrattazione collettiva regolatrice dei rapporti di collaborazione, che potrà tenere conto dei bisogni di specifici settori (un esempio è l’accordo sulle collaborazione nel modo dei call center).

Ulteriore salvaguardia è data dalla possibilità di fare certificare l’assenza dei requisiti per il rapporto di lavoro subordinato in sede di certificazione del contratto.

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