Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207/2016 è stato pubblicato il Decreto 1° settembre 2016, il quale prevede la sospensione dei termini di versamento e degli altri adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei seguenti comuni colpiti dal terremoto:
MARCHE
- Acquasanta Terme (AP)
- Arquata del Tronto (AP)
- Montefortino (FM)
- Montegallo (AP)
- Montemonaco (AP)
ABRUZZO
- Montereale (AQ)
- Capitignano (AQ)
- Campotosto (AQ)
- Valle Castellana (TE)
- Rocca Santa Maria (TE)
LAZIO
- Accumoli (RI)
- Amatrice (RI)
- Cittareale (RI)
UMBRIA
- Cascia (PG)
- Monteleone di Spoleto (PG)
- Norcia (PG)
- Preci (PG)
E’ importante segnalare che la sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
Come fatto notare dai consulenti del lavoro, resta invariata, per le aziende, la scadenza del 16 settembre per il pagamento del modello F24 e non subisce spostamenti neanche il termine di presentazione del modello 770/2016.
Per tali motivi la Presidente Marina Calderoni ha richiesto alle alte cariche, del Governo, il rinvio di tutte le scadenze per le imprese ed i professionisti residenti nelle zone interessate dal terremoto.
Fonti: Gazzetta Ufficiale, www.consulentidellavoro.it