Con la circolare n. 22 del 24 settembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha riconosciuto la facoltà di sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili ex art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche ai casi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi ed attivi le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nello specifico, la suddetta disposizione prevede che, nei casi di eccedenza di personale, è possibile stipulare accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori ai quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, non manchino più di quattro anni al raggiungimento dei requisiti minimi necessari per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Il datore di lavoro corrisponde, ai suddetti lavoratori, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e, all’INPS, la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Il Ministero del Lavoro specifica che la sospensione dell’obbligo è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto di lavoro alla fine della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della stessa procedura e per il singolo ambito provinciale di attività.
Fonte: Ministero del Lavoro