20 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Somministrazione a termine e contributo addizionale Aspi

Oggetto del chiarimento ministeriale è la possibilità di applicare ai lavoratori somministrati a tempo determinato, ivi inclusi quelli in mobilità, il disposto dell’art.2, c. 29, lett. b) della Legge n. 92/2012, il quale esonera dal versamento del predetto contributo aggiuntivo, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ovvero, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative .

Al fine di rispondere al quesito avanzato, la Direzione Generale interpellata muove dal dettato normativo dell’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, in base al quale “ ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.

Alla luce di tale disposizione, nell’interpello si evidenzia come l’assoggettamento al contributo addizionale aspi si pone come regola per la generalità dei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato , non volendo il Legislatore riferirsi, nel citato art. 2,esclusivamente al contratto a termine ex D. Lgs. n. 368/2001 ma, piuttosto, a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato nelle quali si individua la data di cessazione del rapporto stesso.

Conseguentemente, secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, fatte salve le eccezioni previste dal Legislatore, il contributo addizionale risulta senz’altro applicabile, a titolo esemplificativo, ai datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001 ovvero con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o ancora mediante somministrazione di lavoro. Con riferimento a tale ultima fattispecie, peraltro, la obbligatorietà del versamento del contributo aggiuntivo trova ulteriore conferma nella previsione, ex art. 2, comma 39 della L. n. 92/2012 , di una riduzione compensativa, sempre dell’1,4%, dell’aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 12,comma 1 del D. Lgs. n. 276/2003. Tale riduzione troverà applicazione a partire dall’anno di imposta 2014.

La regola dell’applicazione generalizzata del contributo addizionale Aspi trova, tuttavia, alcune tassative eccezioni , contemplate nell’art.2 c. 29 della L. n. 92/2012 e illustrate dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nell’interpello.

    Tali eccezioni riguardano:

  • a) i lavoratori assunti a termine per sostituire lavoratori assenti;
  • b) i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratto collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
  • c) gli apprendisti;
  • d) i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A quest’ultimo riguardo, il Ministero precisa che tale eccezione concerne esclusivamente i datori di lavoro pubblici, non risultando, pertanto,applicabile nelle ipotesi di somministrazione di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni quando queste si configurino quali mere utilizzatrici della prestazione di lavoro.

Sulla base dei riferimenti normativi presi in considerazione, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, conclude affermando che, anche nell’ambito della somministrazione a termine, il contributo addizionale Aspi è da reputarsi di norma dovuto, salvo il caso in cui il lavoratore somministrato rientri nelle eccezioni previste dal Legislatore.

Tali eccezioni vengono pertanto ritenute applicabili ai lavoratori somministrati con contratto a tempo determinato, con conseguente risposta affermativa all’istanza avanzata. Ciò vale anche, secondo quanto si legge nell’interpello, per i lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.

Interpello n.15 del 2013 >>

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