Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015 il Decreto 8 aprile 2015 relativo alla determinazione per l’anno 2015 della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68 della legge n. 247/2007.
Nello specifico, con effetto dal 1° gennaio 2015 è concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura massima del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita.
Ai fini della fruizione dello sgravio i contratti collettivi di cui sopra devono:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la competente Direzione Territoriale del lavoro (anche se il decreto parla di Direzioni provinciali) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
- prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Per l’ammissione al beneficio i datori di lavoro devono inoltrare telematicamente apposita domanda all’INPS contenente:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello.
L’ammissione allo sgravio, entro il limite di spesa stabilito dalla legge, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’Istituto quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
Fonte: Gazzetta Ufficiale