Con il messaggio n. 162/2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio contributivo ex legge n. 247/2007 (sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello).
Nello specifico,i datori di lavoro (non agricoli) ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale | Contrattazione Territoriale | ||
Codice | Significato | Codice | Significato |
L242 | Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L. | L244 | Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L. |
L243 | Sgr. aziendale ex. DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore | L245 | Sgr. territoriale ex. DI 8-04-2015 quota a favore lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento < Denuncia Aziendale >, < AltrePartiteACredito >, < CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
Al momento del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
In caso di somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende, per restituire le stesse, potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” – avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” – da valorizzare nell’Elemento < Denuncia Aziendale >, < AltrePartiteACredito >, < CausaleACredito> del flusso UniEmens.
L’Istituto specifica che le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.
Le aziende agricole con dipendenti devono, invece, applicare le istruzione contenute nella circolare n. 111 del 14 ottobre 2009.
Fonte: Inps