Con la circolare n. 65 del 30 marzo 2017, l’Inps fornisce le istruzioni operative per fruire delle riduzioni contributive collegate ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art.6, del D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2016.
Sul punto, si ricorda che la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva dovrà essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato mentre l’Inps si limiterà ad accertare, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva e provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione ” 1W ” che assume il più ampio significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981”.
Fonte: Inps