28 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Semplificazione fiscale: le novità per le compensazioni in F24 dei sostituti di imposta

Il Dlgs 175/2014, di semplificazione fiscale, porta una grande novità per i sostituti di imposta in tema di compensazioni in f24. Dal 2015 le compensazioni di ritenute alla fonte saranno esposte direttamente in F24, scomparendo così l’istituto della compensazione verticale per il mondo della sostituzione di imposta.
L’art. 15 del Decreto prevede che al fine di semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti di imposta, dovranno essere esposte in F24 le compensazioni relative a:

  • liquidazione dei crediti derivanti dall’assistenza fiscale;
  • le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive.

Si apre con questa norma a una piccola rivoluzione, che riguardando l’anno di imposta 2015, vedrà il suo debutto a partire dai versamenti in scadenza il prossimo 16 febbraio 2015, relativi agli emolumenti di gennaio 2015.

Tale semplificazione porterà sicuramente effetti sul 770/2016 per l’anno 2015, dove non avrà più senso di esistere il quadro SX, relativo alle compensazioni, e si auspica anche una semplificazione, se non la scomparsa, dei quadri relativi ai versamenti (ST e SV), anche questi in gran parte utili all’esposizione delle compensazioni.

Con questa importante novità, viene accolta una richiesta che da tempo gli addetti ai lavori avevano inoltrato all’Agenzia delle Entrate, per una semplificazione della dichiarazione 770, proprio in tema di compensazioni. Con questa novità i sostituti di imposta gestiranno e giustificheranno mensilmente i crediti utilizzati.

Per l’attuazione completa della norma, sarà necessario attendere le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate. Infatti bisognerà individuare le modalità di esposizione dei crediti e i relativi codici tributo.

Sarà, inoltre, da capire come cambierà il modello F24 EP (Enti Pubblici) dove non è prevista la colonna a credito per le compensazioni. Vista la portata generale della norma, appare chiaro che anche le pubbliche amministrazioni dovranno accedere a questo tipo di compensazione.

E’ utile, infine, sottolineare che queste compensazioni non concorrono al raggiungimento del limite massimo delle compensazioni, fissato dall’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, pari a euro 700.000,00 per periodo di imposta.

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