Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, ritorna sul rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori in attesa di occupazione.
Nello specifico, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il residuo periodo di validità del permesso (art. 22 c. 11, D.Lgs. 286/1998). L’iscrizione, salvo che per i lavoratori stagionali, non può avvenire per un periodo inferiore ad un anno oppure, in caso di percezione di trattamenti a sostegno del reddito, per un periodo inferiore alla loro durata, se superiore all’anno (art. 22 c. 11, D.Lgs. 286/1998).
Ai fini del rinnovo del permesso, le SSLL dovranno, in ogni caso, valutare i casi singolarmente, esaminando la relativa inclusione sociale, anche qualora siano venuti meno i requisiti del rilascio.
Inoltre, sempre ai fini del rinnovo, occorrerà applicare i requisiti reddituali di cui all’articolo 29 c. 3, lett. b) del TUI, considerando, quindi, anche i redditi dei familiari conviventi.
Fonte: Ministero dell’Interno