29 Marzo 2024

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Punto 479 Certificazione Unica e modello 730 o redditi 2019

Introduzione

Punto 479 Certificazione Unica e modello 730 o redditi 2019. Per un approfondimento. Il nuovo punto 479 della CU sta creando incertezza per quanto attiene la gestione del welfare aziendale in sede di dichiarazione. Tanti sono, infatti, i dipendenti che hanno ricevuto forme di welfare aziendale nell’anno 2018, così come sta avvenendo quest’anno.

Il punto 479

Il punto 479 accoglie le erogazioni di beni e servizi effettuate dal datore di lavoro, che non concorrono alla formazione del reddito entro il limite di euro 258,23. Si tratta di tutte le dazioni in natura, come i buoni acquisti o ticket compliments, auto aziendali, interessi su prestiti, e alti beni e servizi, per i quali il legislatore non ha previsto un’esenzione specifica al comma 2 dell’art. 51 del TUIR. Per essere chiari non rientrano nella compilazione del punto 479 le più importanti erogazioni legate al welfare aziendale, come i rimborsi delle spese scolastiche, l’utilizzo di servizi di carattere ricreativo, la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria.

Il punto 479 non è una novità assoluta, in quanto il dato in esso contenuto era presente anche nelle CU degli anni precedenti, ma in forma di annotazione. Quindi fino all’anno scorso le istruzioni riportavano l’obbligo di indicare questi benefit nella CU, ma nell’annotazione AH, e non nel punto 479 che è appunto di nuova istituzione.

Il punto 479 non deve confondersi con la sezione dedicata ai rimborsi di beni e servizi esenti, individuabile dal punto 701 della Certificazione Unica 2019. Tale parte è dedicata ai rimborsi esenti di alcuni servizi, che godono sia della non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente, che della detraibilità o deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi. Tra questi rimborsi, rientranti nel c.d. Welfare aziendale, le istruzioni indicano tra quelle detraibili:

  • 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
  • 13, spese di istruzione universitaria;
  • 15, spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
  • 33, spese per asili nido;
  • 40, spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

L’unico onere deducibile da indicare in caso di rimborso è il codice 3 da utilizzare se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Tali indicazioni sono necessarie al contribuente, in quanto ne deve tenere conto in sede di dichiarazione 730 o Redditi. Infatti, gli oneri detraibili o deducibili dovranno essere esposti dal contribuente al netto di quanto rimborsato dal datore di lavoro, è riportato in questi punti. Tutto ciò al fine di evitare che il dipendente fruisca di due agevolazioni sullo stesso onere. Su tale punto avevamo già espresso forti perplessità, riportate in un nostro articolo precedente (leggi).

Conclusione

Il punto 479, per quest’anno, non appare interessato da nessuna operazione a carico del contribuente in sede di dichiarazione Redditi o 730. La funzione del punto 479, quindi, appare identica a a quella dell’annotazione AH, quale informazione per il contribuente dell’utilizzo del limite di concorrenza alla formazione del reddito di cui al comma 3 dell’art. 51:

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore e’ superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Dalla lettura della norma si evince la caratteristica principale dell’agevolazione di cui godono questi beni o servizi, e cioè la non concorrenza limitata al valore di euro 258,23, soglia che se superata porta alla concorrenza dell’intero valore alla formazione del reddito. Quindi se un dipendente in un anno avesse ricevuto più beni o servizi, rientranti in questa soglia, per un importo superiore a euro 258,23, l’intero importo concorrerebbe alla formazione del reddito senza alcuna esenzione. Quindi un utilizzo primario del punto 479 è quello di permettere al dipendente, in caso di più rapporti di lavoro nell’anno, di avvertire il nuovo datore di lavoro del limite di non concorrenza già utilizzato, al fine di determinare correttamente il reddito imponibile.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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