Con la circolare n. 22 dell’11 luglio 2016, il Ministero del lavoro fornisce i chiarimenti operativi circa la deroga alla durata massima del trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs) nel caso in cui alla fine di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga una concreta possibilità di cessione con conseguente occupazione del personale (cfr. decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016).
A determinate condizioni, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può, infatti, essere prorogato sino ad un limite massimo di:
- dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016;
- di nove mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017;
- sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.
Tale limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.
Per poter fruire della proroga l’impresa in cessazione deve stipulare in sede governativa, e con le parti sociali, uno specifico accordo al quale può partecipare il Ministero dello sviluppo economico qualora sia stato coinvolto all’avvio del piano di cessione.
In seguito alla stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite l’applicazione Cigs online.
Alla domanda bisognerà allegare il verbale d’accordo, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale conseguente al piano di cessione.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al testo della circolare.
Fonte: Ministero del Lavoro