16 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Prima scadenza del Nuovo fondo Metasalute

Il Metasalute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, costituito con atto pubblico il 21 novembre 2011 in attuazione di quanto previsto dal CCNL 15 ottobre 2009 e dall’Accordo Istitutivo del 10 novembre 2011. I datori di lavoro verseranno i contributi del primo trimestre solo per i lavoratori che si sono iscritti al Fondo entro il 28 febbraio 2013. I dipendenti che si sono iscritti dopo tale data e entro il 31 marzo 2013 potranno aderire al Fondo solo a partire dal 1 aprile 2013 e fruiranno delle prestazioni dal 1 luglio 2013. Le adesioni che perverranno successivamente alla data del 31 marzo 2013 decorreranno,come previsto dal Regolamento, a partire dal primo giorno dei mesi di luglio2013, ottobre 2013 e gennaio 2014.

La quota a carico dei lavoratori è pari ad 1 euro al mese, da trattenere in busta paga. Le aziende che non hanno trattenuto la quota mensile di 1 euro dalla busta paga dei lavoratori iscritti nei mesi di gennaio e febbraio potranno farlo in un’unica soluzione nel mese di marzo in base a quanto concordato dalle parti istitutive. Ricordiamo, inoltre, che il contributo di 2 euro mensili a carico del datore di lavoro è soggetto al contributo di solidarietà pari al 10%, da versare all’INPS.

    Il contributo del datore di lavoro è dovuto per i lavoratori non in prova e iscritti al fondo con le seguenti caratteristiche:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • Contratto di apprendistato
  • Contratto di lavoro part-time con oraria almeno pari al 50% del normale orario di lavoro
  • Contratto di lavoro a tempo determinato con durata residua pari ad almeno 12 mesi al momento della richiesta di adesione.

I lavoratori part-time con un orario di lavoro inferiore al 50% del normale orario di lavoro, potranno iscriversi al fondo, ma la contribuzione sarà interamente a loro carico.

Nel caso in cui si realizzi l’ipotesi di assenza del pagamento della retribuzione diretta, quella erogata mensilmente a fronte della relativa prestazione lavorativa, il contributo complessivo sara a totale carico del lavoratore. Esso verrà anticipato dal datore di lavoro, ma successivamente compensato da una pari trattenuta sugli importi erogati da istituti previdenziali e assistenziali e in caso di incapienza da altre spettanze di tipo economico.

L’adesione e il pagamento della contribuzione e le prestazioni cessano l’ultimo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro.

In Primo Piano

Continua a leggere

Pensioni, Fringe benefit e stock option

Riaperta la comunicazione dati per il 2023. C’è ancora tempo per i datori di lavoro per comunicare i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di fringe benefit e stock option al dipendente che l'anno scorso è andato in pensione. Lo...

La Rassegna del 12 aprile 2024

Buongiorno e buon venerdì con la rassegna della settimana. Cervelli in fuga. Questo il titolo scelto oggi per la rassegna della settimana. Sì, perché l’economista della New York University, Nouriel Roubini, intervistato da la Stampa lunedì scorso sottolineava che: “la fuga...

Cassazione: la somministrazione ripetuta è illegittima

È il giudice a stabilire quando si va oltre la ragionevole temporaneità. La Cassazione con la sentenza n. 6898/2024 è intervenuta sul tema del contratto di somministrazione reiterato più volte presso lo stesso utilizzatore. A parere della Corte, la reiterazione...