Premi di produttività e aliquota IVS. I chiarimenti dell’INPS. L’INPS già con la circolare n. 104/2018 si era occupata delle modalità operative per poter fruire della riduzione contributiva prevista per i premi di produttività del settore privato. La riduzione, come noto, è prevista dall’art. 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale articolo ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato prevedendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
Più precisamente le modifiche introdotte dal decreto-legge 50/2017 hanno riguardato la soppressione del massimale più elevato dei premi detassati (4.000,00 euro) con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro. Sono state, poi, introdotte, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
La circolare n. 104/2018 chiarisce che l’aliquota IVS da prendere in considerazione per la riduzione è quella in vigore nel mese in cui viene corrisposto il premio agevolabile, secondo il principio di cassa. Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente funzione di incentivo all’assunzione, la stessa può essere cumulata con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
MESSAGGIO N.1817/2019
L’INPS è tornato nuovamente sul tema con il Messaggio n. 1817/2019 con il quale ha chiarito che la contribuzione aggiuntiva IVS rientra nell’ambito di applicazione della decontribuzione. Si ricorda che il contributo aggiuntivo IVS a carico del datore di lavoro è pari allo 0,50 della retribuzione imponibile.
Il Messaggio INPS chiarisce che “i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982”. Lo stesso Messaggio precisa, inoltre, che “in considerazione del fatto che il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore”.
Fonte: INPS