19 Aprile 2024

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Pignoramento presso terzi: trattamento fiscale

Pignoramento presso terzi: trattamento fiscale

PREMESSA

Pignoramento presso terzi: trattamento fiscale. Il pignoramento presso terzi dei crediti derivanti da rapporto di lavoro, è un procedimento giudiziario attraverso il quale un pubblico ufficiale intima ad un terzo, il datore di lavoro, di trattenere delle somme da quelle dovute al prestatore escusso a titolo di salario, stipendio o altre indennità pignorabili.

In generale quindi, l’Istituto, si caratterizza come un rapporto a tre soggetti:

  • Debitore pignorato
  • Creditore pignoratizio;
  • Terzo esecutato.

Come detto in un precedente articolo, procediamo in questa sede, dopo aver riepilogato brevemente la nozione di pignoramento, ad un’analisi dei principali adempimenti fiscali da tenere quando il terzo esecutato riveste la qualifica di sostituto di imposta. Tali adempimenti sono elencati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010.

Il sostituto dovrà:

  • Effettuare la ritenuta con l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura del 20%;
  • versare la ritenuta operata ai sensi dell’articolo 1 utilizzando l’apposito codice tributo”;
  • comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate”;
  • certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate”, attraverso la Certificazione Unica dell’anno d’imposta di riferimento;
  • Indicare nel modello 770 annuale, all’interno del Quadro SY, l’importo delle somme erogate.

Non tutte le somme erogate a seguito di pignoramento sono però da assoggettare a ritenuta alla fonte. In particolare, le somme da assoggettare devono sussistere le seguenti caratteristiche contemporaneamente:

  • le somme siano da soggettare a ritenuta, in buona sostanza il debito pignorato deve essere generato da un compenso che se erogato ordinariamente sarebbe stato assoggettato a ritenuta alla fonte (es. compensi lavoro autonomo, retribuzioni, etc)
  • il creditore pignoratizio sia un soggetto Irpef, quindi una persona fisica;
  • il terzo erogatore sia un sostituto d’imposta.

Quindi, ad esempio, un pignoramento eseguito per un credito derivante da pigioni per l’affitto di un immobile, non sarà da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto. In questo caso il sostituto di imposta dovrà procedere comunque alle dovute dichiarazioni/certificazioni in sede di CU o 770.

L’IMPOSIZIONE FISCALE DELLE SOMME SOGGETTE A PIGNORAMENTO E MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DELLE STESSE IN F24

L’articolo 21 della legge n. 449/ 2007, così come modificato dall’articolo 15 della legge n. 102/ 2009, ha previsto che “in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (…), devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%”. Quindi, in caso di somme liquidate per effetto di una procedura di pignoramento presso terzi, la ritenuta, dovrà essere eseguita dal soggetto erogatore in qualità di sostituto d’imposta.

Per consentire il versamento della ritenuta effettuata, con il provvedimento del Direttore del 3 marzo 2010, ha istituito il codice tributo “1049” denominato appunto “ritenuta operata a titolo di acconto IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi -art. 21, c. 15. legge n. 449/97, come modif. dall’art.15, c. 2 ,dl n. 78/09

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice sarà esposto nella sezione “ERARIO”.

In corrispondenza della colonna “importi a debito versati” sarà indicata la somma da versare, mentre l’indicazione del periodo di riferimento sarà effettuata con il seguente format “00MM” e “AAAA”.

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CERTIFICATIVI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Apposite sezioni dedicate ai pignoramenti sono presenti sia nella Certificazione Unica, che nel modello 770, ma con funzioni diverse. In particolare, nella Certificazione Unica indicate le somme erogate per pignoramento presso terzi, il cui percipiente è una persona fisica, mentre nel modello 770, la sezione II del quadro SY è dedicata all’indicazione delle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi, a persone giuridiche.

Il pignoramento nelle Certificazione Unica – persone fisiche

All’interno della Certificazione Unica 2019, come per gli anni precedenti, dovranno essere indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

La sezione dovrà essere compilata dal soggetto erogatore delle somme seguendo le procedure descritte all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2 del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nella sezione in commento andranno inseriti, più nello specifico, i seguenti dati:

  • Il codice fiscale del debitore principale (punto 101);
  • Le somme erogate al creditore pignoratizio sulle quali è stata operata la ritenuta del 20% (punto 102);
  • L’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate, versato con i seguenti codici tributo 1049 (punto 103);
  • Le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte (punti 104).

Il sostituto di imposta, a partire dall’anno 2016, è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate in modalità telematiche, entro il 7 marzo di ogni anno, il modello CU ordinario.

Inoltre, il datore di lavoro (terzo pignorato), dovrà rilasciare al creditore pignoratizio entro il 31 marzo il modello C.U. sintetico compilando i quadri sopra descritti.

Si precisa che, l’inserimento dei dati relativi alle somme erogate e alle ritenute effettuate, deve essere effettuata nella Certificazione Unica anche in assenza di applicazione di alcuna ritenuta. A detta dell’Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, l’obbligo di esporre le somme erogate, anche in assenza di ritenute, deriva dalla necessità dell’Amministrazione Finanziaria di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni allo scopo di recuperare a tassazione eventuali imponibili non dichiarati.

Il pignoramento nel 770 – persone giuridiche

Nel modello 770, invece, dovranno essere indicate le somme erogate per pignoramento presso terzi a persone giuridiche (es. società). Questa tipologia di pignoramento, non essendo il creditore persona fisica, non è soggetta a ritenuta alla fonte, ma va comunque data indicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il sostituto di imposta, quindi, deve indicare nella propria dichiarazione 770, all’interno del Quadro SY, nella sezione II, i dati essenziali, in particolare:

  • Il codice fiscale del debitore principale;
  • Il codice fiscale del creditore pignoratizio;
  • Le somme erogate.

Nel modello non sono presenti le ritenute da effettuare, in quanto come detto, carattere essenziale per l’effettuazione della ritenuta è che il creditore pignoratizio sia una persona fisica.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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