28 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Permessi studio: cosa sono e quando spettano

Premessa

L’articolo 10 della legge 300/1970, allo scopo di agevolare la frequenza a corsi scolastici e di formazione, introdusse un regime agevolato nell’esecuzione della prestazione lavorativa per i lavoratori studenti. Nello specifico, il suddetto articolo, prevede l’esonero dallo svolgimento del lavoro straordinario, l’assegnazione ad una turnazione che faciliti la frequenza dei corsi e permessi orari retribuiti per la frequenza agli esami. La regolamentazione delle modalità di fruizione dei permessi e delle altre agevolazioni, comprese eventuali limitazioni, sono contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Chi e per quanto tempo si può fruire dei permessi per il diritto allo studio?

I permessi studio, previsti dalla contrattazione collettiva, sono congedi orari retribuiti dal datore di lavoro dei quali possono generalmente fruire sia il lavoratore regolarmente iscritto presso corsi di formazione professionale tenuti da enti di formazione accreditati e sia i lavoratori-studenti iscritti presso istituti scolastici abilitati al rilascio di titoli con valore legale (ad esempio scuole professionali o istituti tecnici statali e parificati). Si precisa che i contratti collettivi di lavoro prevedono un numero di ore di permesso studio solitamente pari a 150, da fruirsi durante il corso dei 3 anni. Il CCNL del commercio, ad esempio, afferma che “i lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite in un triennio”; questa modalità di regolamentazione, sebbene non prevista legalmente, è in realtà la più frequente.

Il CCNL per gli addetti all’industria chimica e chimico-farmaceutica prevede che “Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’impresa e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data”, in questo caso quindi il contratto stabilisce un tetto massimo di ore di permessi studio in proporzione ai lavoratori addetti nell’unità produttiva. Il CCNL per degli addetti del credito, ad esempio richiede una programmazione nella fruizione dei congedi per il diritto allo studio il “permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo”.

Permessi per esami

Come indicato in premessa, lo Statuto dei Lavoratori garantisce ai lavoratori studenti, compresi gli studenti universitari fuori corso, il diritto a fruire di un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento degli esami. Nel caso in cui l’esame sia composto da una prova orale e una scritta, da svolgersi anche su giorni differenti, il lavoratore avrà diritto in entrambi i giorni al permesso studio. Sul punto, ad esempio, il CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica afferma che “i lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l’esame”.

Casi particolari

Riportiamo in chiusura una serie di casistiche particolari che determinano o meno la possibilità di fruire dei permessi per motivi di studio.

La tabella sottostante ne fa una breve disamina:

  1. – Tabella
SITUAZIONE SI NO
Master universitario X  
Abilitazione professionale   X
Esame di maturità X  
Corso di lingua straniera X  
Esame all’università telematica X  
Concorso pubblico   X

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