Nell’ambito della Riforma del mercato del lavoro avviata con la Legge Delega n. 183/2014, significative sono le novità apportate dal Legislatore alla disciplina del lavoro a tempo parziale, cui è dedicato il Capo II del Titolo I del Decreto Legislativo recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Tali innovazioni riguardano numerosi aspetti del contratto part time e del rapporto di lavoro da esso derivante.
Nel prosieguo si illustrano gli aspetti di maggior rilievo, sulla base del testo definitivo n. 81/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 giugno 2015 ed in vigore dal 25 giugno 2015.
Forma e contenuto del contratto di lavoro part time
Con riferimento alla forma e al contenuto del contratto di lavoro part time non si ravvisano novità sostanziali rispetto alla precedente disciplina, contenuta negli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000. Viene, infatti, statuito, dal nuovo Decreto, che il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il Testo Unico precisa che la predetta indicazione può avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Tipologie di part time
Nella versione definitiva del Decreto, viene eliminata la tradizionale distinzione tra part time orizzontale, verticale e misto. Il Legislatore delegato delinea, pertanto, un’unica tipologia di contratto di lavoro a tempo parziale, semplificando notevolmente la normativa in materia.
Lavoro supplementare e lavoro straordinario
Quanto al lavoro supplementare, rimane confermata la facoltà del datore di lavoro, già prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 61/2000, di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari, definite nel Decreto come “quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.”
Tale definizione, unitamente all’eliminazione del richiamo al lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale coerente con il nuovo quadro delineato dal Legislatore, accoglie l’interpretazione esplicitata dalla Circolare n. 9/2004, con la quale il Ministero del Lavoro aveva affermato la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro e non soltanto in caso di riduzione su base giornaliera.
Sempre con riferimento all’istituto in esame, appare significativa l’introduzione di una regolamentazione legale, da osservare nel caso in cui il contratto collettivo, applicato al rapporto di lavoro, non disciplini il lavoro supplementare.
In tale ipotesi, si prevede, infatti, che il datore di lavoro possa richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, fatta salva la possibilità del lavoratore di rifiutarsi in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Per quanto concerne l’aspetto economico, le ore di lavoro supplementare, per esplicita previsione legislativa, vengono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione globale oraria di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Viene, infine, confermata dal Decreto la possibilità di svolgere, nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale, prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario normale di lavoro.
Clausole Elastiche e Flessibili
Altra importante innovazione concerne la disciplina delle clausole flessibili ed elastiche, le quali, nel precedente regime, avevano, rispettivamente, la funzione di consentire una diversa distribuzione dell’orario di lavoro (le prime) e di estendere la durata della prestazione lavorativa (le seconde).
In materia, la nuova normativa unifica le due tipologie di clausole, prevedendo la possibilità di pattuire, per iscritto, solamente quelle elastiche , le quali, tuttavia, assumono la funzione di permettere la variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero la variazione in aumento della sua durata.
Nei casi di esercizio delle clausole elastiche da attuarsi nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni lavorativi, salve diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni.
In assenza di disciplina collettiva, il Legislatore delegato introduce specifiche disposizioni, consentendo alle parti di stipulare le clausole in discorso dinanzi alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Trasformazione dell’orario di lavoro
Interessanti novità sono introdotte anche con riferimento alla possibilità per il lavoratore di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Nel dettaglio, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, a favore dei lavoratore pubblici e privati, affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata dalla competente commissione medica. La predetta trasformazione, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento, può essere richiesta, inoltre, dal lavoratore, per una sola volta, in luogo del congedo parentale.In tale ultimo caso, la trasformazione deve avvenire entro quindici dalla richiesta del dipendente.
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