Nuovi termini di decadenza per la cassa in deroga. L’INPS nella circolare n. 120 del 22 agosto 2019 si occupa del nuovo termine decadenziale in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Tale nuovo termine decadenziale è stato introdotto dalla legge n. 26/2019 (di conversione del D.L. n. 4/2019) che ha modificato l’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 introducendo il comma 6-ter.
Il nuovo comma prevede, nello specifico, che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso (entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo).
Trascorso tale termine, il pagamento della prestazione e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Nella circolare l’INPS specifica che il nuovo termine decadenziale si applica a tutte le tipologie di cassa integrazione guadagni in deroga con esclusione delle normative speciali per le quali sono previsti dei termini decadenziali differenzi legati alla natura dell’evento (ad esempi gli eventi sismici o il crollo del ponte Morandi).
L’INPS nella circolare fornisce anche le istruzioni operative per la gestione della cassa nonché le indicazioni circa il monitoraggio con il fine di mettere in atto un puntuale controllo della spesa e delle risorse finanziarie.
Nuovi termini di decadenza per la cassa in deroga.
Fonte: INPS