25 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Nuove detrazioni per lavoro dipendente

In particolare, in base alla nuova formulazione dell’art. 13 c. 1 del Tuir, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente quali compensi ai soci di cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi, somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, somme e valori percepiti dai collaboratori nonché dagli altri soggetti indicati dall’art. 50, c. 1 lett c-bis) del Tuir, remunerazione dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche complementari e compensi per lavori socialmente utili, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, pari a :

  • a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.Con riferimento a questa prima fascia di reddito, si può osservare come la Legge di Stabilità aumenti di 40 euro l’importo delle detrazioni annue spettanti, pari ad euro 1.840 nel regime previgente.
    E’ da notare come la novella legislativa non incida sull’importo delle detrazioni minime in quanto è ancora vigente, non essendo stata modificata, la previsione in base alla quale l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad euro 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ad euro 1.380 per quelli a tempo determinato.
  • b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

Le formule per il calcolo delle nuove detrazioni, sulla base della disciplina appena esaminata, possono essere esplicitate secondo la seguente tabella:

Reddito complessivo Importo detrazione (1) (2)
non superiore a euro 8.000 1.880 (3)
compreso tra euro 8.000,01 e 28.000 “978 + 902 x (28.000 – Reddito complessivo)


20.000″

compreso tra euro 28.000,01 e 55.000 “978 x (55.000 – Reddito complessivo)


27.000″

oltre

(1)Tutte le detrazioni devono essere rapportate, in 365mi ai giorni in cui è stato prodotto il reddito nell’anno

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali

(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’ultimo aspetto da approfondire in questa breve analisi della nuova disciplina delle detrazioni per redditi di lavoro dipendenti e assimilati riguarda la mancata conferma da parte del Legislatore delle mini detrazioni aggiuntive. A partire dall’anno di imposta 2014, infatti, le predette detrazioni, introdotte dal Legislatore per tutelare maggiormente la posizione dei percettori di redditi compresi tra 23.000 e 28.000 euro, non troveranno più applicazione per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art 13 del Tuir che le prevedeva.

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