20 Aprile 2024

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Novità Decreto Lavoro: chiarimenti ministeriali al personale ispettivo

Apprendistato

In materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la circolare precisa che il “personale ispettivo focalizzerà la propria attenzione in via assolutamente prioritaria sul rispetto del Piano Formativo individuale” ,il quale costituisce il punto di riferimento principale per valutare la correttezza degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda, invece, la registrazione della formazione, nel relativo documento dovranno essere riportati i “contenuti minimi” , peraltro già delineati dal D.M. 10 ottobre 2005. Si tratta, in particolare, di quei contenuti che fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” oltre che alle “informazioni personali” del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.).

Contratto di lavoro a tempo determinato

Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, il Dipartimento Ministeriale evidenzia preliminarmente che la durata massima del contratto causale, pari a 12 mesi, è comprensiva dell’eventuale proroga e che la disciplina in materia di contratto acausale, eventualmente dettata dal contratto collettivo, si deve considerare integrativa di quella prevista dal legislatore. I contratti collettivi potranno, pertanto, prevedere, a titolo esemplificativo, che il contratto a termine acausale possa avere una durata maggiore di 12 mesi ovvero che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato.

Il Dipartimento ministeriale precisa, inoltre, che la proroga del contratto acausale può riguardare anche i contratti sottoscritti prima del 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del Decreto lavoro. Per quanto riguarda, invece, i nuovi intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinati a dieci o venti giorni a seconda della durata inferiore o superiore a sei mesi del primo contratto, essi si applicano a tutti i contratti stipulati a partire dal 28 giugno 2013, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data. Si ricorda, infine, che i c.d. “periodi cuscinetto”, maggiorazioni retributive incluse, trovano applicazione anche in relazione al contratto acausale e che, in base a quanto disposto dal Decreto Lavoro, non deve essere più effettuata al centro per l’impiego la comunicazione della prosecuzione di fatto del rapporto a tempo determinato oltre la scadenza del termine.

Lavoro intermittente

Il Dipartimento Generale per l’Attività Ispettiva ribadisce che il ricorso al lavoro intermittente, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Lavoro, è consentito, tra medesimo lavoratore e datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. A tale ultimo proposito, si chiarisce che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si richiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio dovrà, tuttavia, prendere in considerazione solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del predetto decreto. Il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro non trova comunque applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Lavoro accessorio

Si precisa che la legittimità del ricorso all’istituto dovrà essere verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, non rilevando la natura occasionale delle prestazioni rese.

Pluriefficacia delle comunicazioni al centro per l’impiego

Il Ministero del Lavoro chiarisce che il personale ispettivo dovrà verificare se una eventuale nuova attività lavorativa svolta dal lavoratore beneficiario di un trattamento di integrazione salariale possa risultare da una comunicazione al Centro per l’impiego, prima di procedere all’applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 86/1998, che sancisce la decadenza dal diritto all’integrazione in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso lavoratore.

Convalida delle dimissioni

La circolare n. 35/2013, in materia di convalida delle dimissioni, sottolinea che il Decreto Lavoro estende la disciplina relativa, anche:

  • alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
  • alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratto di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549, comma 2 c.c.

 

Dipartimento Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro – Circolare 35/2013 >>

Articolo postato dalla Redazione

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