25 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Note di rettifica CIG: spunti per la gestione

Migliaia sono le note di rettifica, riguardanti la cassa integrazione guadagni e i contratti di solidarietà, emesse dall’Inps nei mesi di luglio ed agosto.  Come emerso dal tavolo tecnico tra il consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e la direzione centrale Inps, lo stesso Istituto ha ammesso di aver sottovalutato la dimensione e le criticità dell’operazione avviata, rendendosi disponibile ad intraprendere iniziative volte a fronteggiare i disagi causati e ad evitare che le note in questione non creino problemi ai fini del durc. Un primo passo, in questa direzione, si è avuto con il messaggio n. 3880 del 18 ottobre del 2018, con il quale l’Inps afferma che le note di rettifica scadute saranno trasmesse alla procedura recupero crediti dopo 60 giorni dalla scadenza. Il termine per il passaggio alla suddetta procedura sarà ricondotto a quello ordinario di 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

E’ importante, dunque, che l’azienda sfrutti tutto il tempo a propria disposizione per gestire la nota di rettifica, onde evitare di dover restituire le indennità di cassa anticipate ai dipendenti, con conseguente perdita economica per il datore di lavoro.

Un primo strumento utile per comprendere il problema, per le cig e cigs con ticket, è rappresentato dal portale evidenze cig, a cui si può accedere attraverso il cassetto previdenziale, essendo una delle funzionalità presenti all’interno del relativo menù. Grazie a questo portale, è possibile andare a verificare la situazione per ogni domanda di cassa integrazione straordinaria (compresa la solidarietà) e ordinaria a cui è associato un ticket. Andando a cercare il numero di autorizzazione di interesse e selezionandolo, è possibile verificare quale sia l’importo calcolato dall’Inps (montante calcolato) sulla base delle denunce individuali che hanno superato i controlli. Questo montante andrà poi confrontato con l’importo recuperato dall’azienda tramite il flusso uniemens, onde effettuare le dovute considerazioni.

Nel caso in cui il montante calcolato sia uguale all’importo conguagliato in paghe, non ci sarà alcun problema, perché quanto determinato dall’Inps coincide con quanto effettivamente recuperato dall’azienda.

Nell’ipotesi in cui, invece, il montante calcolato dall’istituto sia inferiore a quello effettivamente recuperato dall’azienda, andranno effettuati i dovuti controlli, in quanto se la differenza non viene riconosciuta dall’Inps verrà richiesta tramite la nota di rettifica.

Un primo controllo può essere fatto cliccando sull’autorizzazione e selezionando i vari periodi di cassa. In questo modo, si potrà verificare se, per il periodo di competenza di interesse, siano presenti tutti i dipendenti effettivamente sospesi o ad orario ridotto e se le ore e gli importi delle indennità di cassa ricalcolate dall’istituto siano corretti per ognuno di essi. Laddove manchino lavoratori o ore, andrà verificato se il ticket è stato correttamente agganciato nella denuncia individuale, anche con riferimento ai singoli giorni di cassa integrazione guadagni, e se quest’ultimi sono stati correttamente valorizzati nelle denunce individuali. Qualora, invece, la differenza riguardi gli importi calcolati per alcuni dipendenti, andrà appurato se sono state correttamente applicate le regole per la determinazione dell’indennità di cassa integrazione, riepilogate dall’Inps nell’allegato 1 alla circolare n. 197/2015. Qualora la somma erogata in busta paga sia corretta, andranno modificati gli elementi della denuncia individuale del dipendente che hanno determinato l’erroneo ricalcolo da parte dell’istituto (es. Retribuzione teorica, Ore lavorabili etc). In caso contrario, non resta che pagare l’importo richiesto dall’Inps.

Altra fonte di criticità può essere rappresentata dal contributo addizionale, dovuto in caso di effettivo ricorso alla cig. Tale contribuzione viene calcolata sulla retribuzione persa, esposta nell’elemento uniemens DifferenzeAccredito, secondo gli algoritmi indicati nell’allegato 1 alla circolare n. 9/2017 (per un approfondimento sulle modalità di calcolo vedi il ns. articolo). Sempre all’interno del portale evidenze cig, selezionando in dettaglio posizione il periodo di competenza, sarà possibile vedere per ogni dipendente la retribuzione persa denunciata dall’azienda (Diff. Accr. Dichiarata) e quella ricostruita dall’Inps (Diff. Accr. Calcolata). In caso di non coincidenza, vi saranno differenze nel contributo addizionale richiesto dall’Istituto; pertanto, anche in tale ipotesi andrà verificata se l’eventuale pretesa dell’Inps è dovuta o meno.

Un’ulteriore verifica deve essere fatta nell’ipotesi in cui il Montante calcolato, risultante dal portale evidenze cig, sia pari a 0. In tale ipotesi, occorre appurare la presenza di errori che impediscono il calcolo della prestazione. La tipologia e la descrizione degli errori è visibile sempre nella sezione dettaglio posizione, selezionando il periodo di interesse. In tali casi sarà necessario effettuare le dovute variazioni, al fine di risolvere l’errore segnalato dal portale.

Infine, come chiarito dall’Inps, nel messaggio n. 3455/2018, nel caso in cui nel conguaglio sia stato indicato un errato numero di autorizzazione dovrà essere richiesta la modifica di tale numero agli operatori della Struttura territoriale competente, che provvederanno alla variazione negli applicativi di “Gestione Contributiva”.

Il suggerimento, in tutti i casi sopra indicati, è comunque  quello di chiedere all’Inps la sospensione della nota di rettifica o, laddove la predetta sospensione non sia possibile, una proroga dei termini di scadenza del relativo pagamento, al fine di avere tutto il tempo necessario per analizzare la situazione e capire quali sono le somme dovute o meno.

A cura di La Rocca e Associati

In Primo Piano

Continua a leggere

Esonero contributivo per i beneficiari di assegno di inclusione 

L’Inps ha reso note le prime indicazioni in merito all’esonero introdotto dal Dl 48/2023 relativo alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro

Riconteggio debiti contributivi  

L’INPS, con la circolare 4244 del 2023, ha posticipato all’11 di dicembre l’invio delle domande di riconteggio dei debiti contributivi successiva alla procedura di saldo e stralcio introdotta dal decreto lavoro.

Più semplice l’iter di riconoscimento delle prestazioni di invalidità

L’Inps, con il messaggio n. 4193 del 24/11/2023, rende noto il rilascio della prima versione del Portale della Disabilità.