25 Aprile 2024

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NASPI: Un riepilogo dell’Istituto

NASPI: Un riepilogo dell’Istituto

DEFINIZIONE e SOGGETTI BENEFICIARI

NASPI: Un riepilogo dell’Istituto. Come noto il d. lgs. 22/ 2015, a partire dal 1 maggio 2015, ha sostituito l’ASPI con una nuova l’indennità di disoccupazione denominata Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego (NASPI). La NASPI trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno perso involontariamente l’occupazione.

Quindi, sono esclusi dalla NASPI, i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1 d. lgs. 165/ 2001). Inoltre, dalla NASPI, sono estromessi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola.

REQUISITI

Per fruire della NASPI, oltre alla perdita involontaria dell’occupazione, sarà necessario essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 d. lgs. 150/ 2015 e successive modificazioni;
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione, ai fini della fruizione della NASPI, suppone l’assenza di un impiego regolarmente retribuito e l’invio della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (DID).

Le predette condizioni, devono rimanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità NASPI (Circ. Inps 194/ 2015).

La DID, oltre che attraverso la procedura on line disponibile sul sito dell’ANPAL, può essere resa attraverso la presentazione della domanda di Naspi all’INPS; in questo caso sarà l’INPS a trasmettere telematicamente la dichiarazione all’ANPAL.

Ai fini del conseguimento del requisito delle 13 settimane, saranno da considerarsi validi tutti i periodi retribuiti nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione, purché risulti complessivamente dovuta o erogata una retribuzione non inferiore ai minimali. Ai fini NASPI, in base al principio di automaticità delle prestazioni, si dovrà tener conto anche di tutte le settimane per il quale è dovuta la contribuzione, ma la stessa, non è stata effettivamente versata.

Per il requisito delle 30 giornate, ai fini del raggiungimento dei requisiti NASPI, precisiamo che si dovranno prendere a riferimento solo i giorni di effettivo lavoro prestanti nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento disoccupazione, ovvero tutti i giorni contrassegnati dalla dicitura “S” nel flusso UNIEMENS mensile.

Una serie specifica di eventi, quali ad esempio, la CIGS, la CIG, malattia, infortunio, ecc. possono determinare un ampliamento del periodo di 12 mesi all’interno del quale rinvenire il requisito dei 30 giorni effettivamente lavorati. Quindi, il suddetto periodo di 12 mesi, si estenderà per un termine pari alla durata dell’evento che legittima l’assenza di effettiva prestazione lavorativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

L’INPS e il Ministero del Lavoro, attraverso i propri atti di prassi, hanno individuato una serie di ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro che danno diritto alla NASPI, tra le quali:

  • Licenziamento disciplinare (Interpello n. 13/ 2015);
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuto in sede protetta oppure avvenuto a causa del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa Azienda distante oltre 50km o non raggiungibile in meno di 80 minuti con i trasposti pubblici (msg. INPS 369/ 2018);
  • Dimissioni per giusta causa (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul luogo di lavoro, mobbing ecc.);
  • Dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato (maternità).

MISURA DELL’INDENNITÀ

La NASPI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva di tutti gli elementi continuativi e delle mensilità aggiuntive.

Se la retribuzione mensile è pari o inferiore all’importo di 1221,44 euro mensili, l’indennità NASPI sarà uguale al 75% del suddetto importo. Qualora, al contrario, la retribuzione è superiore alla cifra di 1221,44 euro l’indennità sarà pari al 75% di 1221,44 maggiorato del 25% della differenza tra il massimale NASPI e la retribuzione percepita dal lavoratore.

Si precisa inoltre che, la circolare INPS n. 5/ 2019, fissa “l’importo massimo mensile di detta indennità (…), per il 2019, a € 1.328,76”.

 

ESEMPIO DI CALCOLO
Retribuzione del lavoratore

2.000,00 €

Massimale NASPI

1.221,44 €

Differenza tra il massimale e la retribuzione

778,56 €

Prima quota NASPI

916,08 €

Seconda quota NASPI

194,64 €

NASPI calcolata

1.110,72 €

DURATA E DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

La NASPI viene erogata per un numero di mensilità pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, per un tempo comunque non superiore a 24 mesi. Ovviamente, dal numero massimo di mensilità di NASPI, andranno detratti tutti i periodi contributivi che hanno già dato diritto all’indennità.

La NASPI spetterà, dopo la domanda del lavoratore, e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà presentare online la domanda di NASPI, attraverso l’apposito servizio dedicato reperibile sul sito dell’INPS, oppure facendo domanda tramite il contact center INPS o enti di patronato –  CAF.

BENEFICI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DELLA NASPI

La legge, prevede agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di Naspi.

L’importo dell’agevolazione è, attualmente, pari al 20% dell’indennità Naspi residua calcolato su base mensile, tale incentivo spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione (in caso ad esempio di sciopero l’incentivo non viene erogato).

Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Per accedere al contributo, i datori di lavoro devono trasmettere alla sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità (allegato n. 3 alla circolare n. 175/2013) utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “L. 92/2012 art. 2 c.10bis (assunzione di beneficiari di Aspi)”. L’avvenuta concessione del beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo. La sede che autorizza al beneficio provvederà ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “8D” avente il significato di “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2 c. 10bis L. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Aspi”.

Una volta ricevuta l’autorizzazione l’incentivo potrà essere esposto direttamente nel flusso UNIEMENS.

Inoltre, il suddetto incentivo, concesso ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti percettori di NASPI soggiace alla disciplina “de minimis”.

Ulteriore forma di agevolazione, per i datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di NASPI, è la possibilità, prevista dal d. lgs. 81/ 2015, di assumere tali lavoratori in apprendistato professionalizzante senza alcun vincolo di età.

L’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, avrà lo scopo di procedere alla “qualificazione o riqualificazione professionale” dei “lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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