25 Aprile 2024

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Modalità di anticipo TFR

Il comma 8 dell’art. 2120 del cod. civ. rappresenta l’architrave della disciplina dell’anticipazione del TFR. Per prima cosa esso stabilisce che il prestatore di lavoro possa chiedere, in costanza di rapporto, un anticipo TFR. Lo stesso comma però fissa anche le condizioni che si devono verificare per poter chiedere l’anticipazione ovvero:

  • almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
  • l’ anticipazione non può essere superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Il medesimo comma inoltre stabilisce che annualmente possono essere soddisfatte le richieste entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Quindi le aziende con meno di 25 dipendenti possono erogare l’anticipo del TFR ma non sono obbligate a farlo( al riguardo si veda la sentenza Cass. civ., 06/03/1992, n.2749, Sez.lav.).

Escluse dalle norme sulla concessione delle anticipazioni del TFR sono le aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675. Inoltre la Corte di cassazione ha affermato, con sentenza del 15 luglio 1995 n. 7710 che il riferimento contenuto nell’art. 4, comma 2, della legge n. 297 del 1982 alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge n. 675 del 1977 e successive modificazioni deve essere interpretato estensivamente, nel senso che lo stesso comprende tutte le cause di CIGS.

    Fatte queste precisazioni l’art. 2120 stabilisce che La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per straordinarietà bisogna intendere l’importanza che esse hanno non solo da un punto di vista medico ma anche economico, Cass. 11.4.1990, n. 3046);
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 ha dichiarato l’illegittimità della norma che prescrive, a prova dell’acquisto, la presentazione di un atto notarile, per cui è sufficiente qualsiasi documentazione atta a provare che è effettivamente in corso l’acquisto dell’abitazione.) Il diritto all’anticipazione sussiste anche nel caso di acquisto da parte del coniuge ove vi sia comunione dei beni (Cass. 3.12.1994, n. 1037). Per prima casa si intende l’immobile destinato alla normale residenza e abitazione del richiedente e della sua famiglia, e può risultare dalla dichiarazione resa davanti al notaio o da altra documentazione idonea. Qualora l’anticipazione sia chiesta per acquisti a favore del figlio i requisiti abitativi sono riscontrati in capo a quest’ultimo, è pertanto possibile anche se il richiedente è già proprietario della propria abitazione.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

L’art. 2120, se da un lato riconosce il diritto del lavoratore ad ottenere, qualora si verifichino i requisiti minimi precedentemente illustrati, una sola volta l’ anticipo del tfr, dall’altro lato però la stessa disciplina dell’anticipazione è derogabile in quanto al comma 11 stabilisce che condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali tra lavoratore e datore di lavoro. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge:

  • Si tratta dei congedi per astensione facoltativa dei genitori o per malattia del bambino e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali o per la c.d. formazione continua.

L’art. 2120, c.c., prevede, inoltre, che l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Sul punto, il Ministero del Lavoro (con circolare 29 novembre 2000, n. 85) ha chiarito che il limite della non reiterabilità della richiesta comporta che il dipendente, che abbia già ottenuto l’anticipazione per una delle causali già previste dall’art. 2120 c.c. (spese sanitarie; acquisto della prima casa per sé o per i figli), non può accedere nuovamente al beneficio per astensione facoltativa, malattie del bambino o congedi formativi.

Inoltre, nel caso di esercizio, per la prima volta, del diritto all’anticipazione per una delle nuove causali introdotte dalla legge n. 53/2000 (assenza per astensione facoltativa o per malattia del bambino; congedo per la formazione o per la formazione continua), il lavoratore, nel caso di successiva assenza, ottenuta nuovamente per congedo parentale o formativo, non potrà più ricorrere all’istituto dell’anticipazione del T.F.R.. Conservano la loro validità, come previsto, del resto, dall’art. 2120, ultimo comma, c.c., le eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale e da contratti individuali.

La richiesta di anticipazione deve essere presentata per iscritto entro i termini previsti dagli artt. 3, comma 2, e 5, comma 4, della legge n. 53/2000, e cioè entro un termine non inferiore a 15 giorni prima dell’inizio dell’assenza, nel caso di astensione facoltativa o per malattie del bambino, ovvero a 30 giorni nel caso di congedo formativo.

Per le anticipazioni che possono essere richieste dai lavoratori che hanno aderito ai fondi integrativi pensione vale quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 11 del D.L. vo 5 dicembre 2005 n. 252.

    Nello specifico esso stabilisce che si può richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se’, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, e’ applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Ai fini del testo unico si intendono per:

  • a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  • c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica

 

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