Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 14 del 9 marzo 2015, prende posizione il merito al fenomeno dei “lavoratori interinali con contratto rumeno”.
Infatti, come evidenziato dal Ministero, vi sono agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi di cui potrebbero beneficiare le imprese.
Nello specifico, tali agenzie promuovono l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, assicurando una maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13ma, 14ma, TFR, ecc.).
Secondo il Ministero del Lavoro tali annunci pubblicitari riportano informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto il ricorso a tali “servizi” può dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.
Infatti, per quanto attiene al profilo delle tutele lavoristiche, si ricorda che l’art. 3 della direttiva 96/71/CE, in relazione ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro ad un altro Stato dell’Unione europea, stabilisce l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio lex loci laboris).
Fonte: Ministero del Lavoro