Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare del 28 aprile 2015 commenta la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 relativa ai trattamenti economici dei soci lavoratori delle società cooperative.
Nella sentenza è specificato che: “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenta di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria“.
La Direzione generale per l’attivittà fa notare come la pronuncia della Corte Costituzionale richiami l’intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del Lavoro e la complessiva attività svolta per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo, in particolare attraverso le circolari del 9 novemmbre 2010, del 6 marzo 2012, e del 1° giugno 2012, che – in caso di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria – chiedono al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione della diffida accertativa.
Fonte: Ministero del Lavoro