Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 12 ottobre 2015 fornisce le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726.
La riduzione contributiva è riconosciuta per i periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà (tipo a), nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
Il datore di lavoro dovrà presentare la domanda di riduzione contributiva in bollo e dovrà indicare nella stessa il codice pratica relativa all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con CIGS on-line.
Insieme alla domanda bisognerà presentare la documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimento.
Destinatario della documentazione di cui sopra, da presentare tramite l’apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (vedi link in calce alla notizia) è la Direzione generale degli ammortizzatori sociali.
Le domande (firmate digitalmente) dovranno essere presentate, a mezzo pec, entro 30 giorni dalla stipula del contratto o, per quelli già stipulati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento.
Clicca qui per la modulistica relativa all’istanza di decontribuzione.
Fonte: Ministero del Lavoro