Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Comunicato Stampa del 18 giugno 2015 afferma che la normativa sui controlli a distanza contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la vecchia normativa contenuta nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori alle nuove tecnologie esistenti oggi.
Infatti, fa notare il Ministero, non vengono autorizzati nuovi controlli a distanza ma vengono soltanto definite le modalità per l’utilizzo degli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.
Più precisamente, con la modifica all’articolo 4 dello Statuto si prevede che non possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” come pc, tablet e cellulari.
Quindi l’accordo o l’autorizzazione sindacale non serve se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che, come evidenzia il Ministero, “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione.
Fonte: Ministero del Lavoro