Il Ministero del lavoro è recentemente intervenuto sul tema delle collaborazioni coordinate e continuative.
Come ben sappiamo, dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Questa previsione non troverà applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Con l’Interpello n. 27/2015 il Ministero ha risposto al quesito posto da AssoContact in merito a quali siano gli elementi necessari per qualificare il suddetto l’accordo collettivo, contenente la disciplina specifica per le nuove co.co.co., come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La Direzione generale per l’attività ispettiva, rispondendo al quesito posto, ritiene che l’esclusione dall’applicazione dalla disciplina del lavoro subordinato operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa dei seguenti indici:
– numero complessivo dei lavoratori occupati;
– numero complessivo delle imprese associate;
– diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
– numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Conseguentemente, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione della disciplina sul lavoro subordinato, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
Fonte: Ministero del Lavoro