28 Marzo 2024

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Min. Lav: lavorazioni gravose – precisazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – emanato ai sensi dell’art. 1, comma 153, della Legge di bilancio 2018 – che provvede a specificare le professioni di cui all’allegato B della suddetta legge, esentate dall’incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell’anno 2019 a causa dell’incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le categorie di lavoratori, inserite nell’allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla Legge di bilancio 2017 ai fini dell’accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori “precoci” e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell’allegato B della Legge di bilancio 2018:

– operatori dell’agricoltura, zootecnia e pesca;

– pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

– siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Decreto legislativo 67/2011;

– marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Le specificazioni delle categorie lavorative “gravose” effettuate dal Decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 valgono, comunque, anche ai fini dell’accesso all’Ape sociale, nonché al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori “precoci”.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

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