Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge n. 26/2016, di conversione del D.L. “Milleproroghe” 2016 (Decreto-legge 30 dicembre 2015).
Tra le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. Milleproroghe, si segnalano le seguenti novità introdotte dall’articolo 2 quater (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Contributo di licenziamento e cambi d’appalto
Il primo comma del suddetto articolo dispone la proroga per il 2016 della previsione contenuta nella Legge Fornero (art. 2 c. 34, L. 92/2012) secondo cui il contributo di licenziamento non è dovuto per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro ed in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Contratti di solidarietà ante 24 settembre 2015
Il secondo comma dell’articolo 2 quater prevede che in caso di contratti di solidarietà stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori anziani
Grazie al terzo comma della suddetta norma, il Ministero del lavoro ha 90 giorni di tempo (e non più 60), dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per emanare il decreto che regolerà le modalità di esercizio della facoltà, concessa ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata (L. 208/2015, art. 1, comma 284).
Fonte: Gazzetta Ufficiale