18 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Legge di Stabilità – TFR in busta paga

La misura (a carattere temporaneo), avente come scopo quello di garantire una maggior liquidità alle famiglie, si applica a tutti i lavoratori del settore privato ad eccezione dei collaboratori domestici e dei lavoratori agricoli.

Dopo la riforma del Trattamento di fine rapporto, che ha introdotto il regime pensionistico complementare in opzione per tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006, arriva dal 2015 un ulteriore possibilità di scelta per i lavoratori dipendenti: quella di ricevere in “busta paga” le quote del proprio TFR maturando.

L’opzione di scelta, introdotta dall’art. 1 comma 26 della legge sopra citata, può essere esercitata da tutti i dipendenti che abbiano raggiunto sei mesi di anzianità presso il medesimo datore di lavoro, ed è irrevocabile dal momento in cui viene formulata, dal 1 marzo 2015, fino al 30 giugno 2018. Le quote di TFR maturando da ricevere in liquidazione possono riguardare anche le somme che il dipendente aveva, per tempo, scelto di conferire a un Fondo Pensione, per finanziare una forma pensionistica integrativa.

Si tratta, in effetti, di una misura dagli esiti molteplici; se è vero, da una parte, che i dipendenti possono vedere aumentare le proprie entrate nell’immediato, dall’altra bisogna considerare che questo avverrà a discapito di una ricchezza futura, nel tempo accumulata.

Detta quota di TFR, che perde il requisito di retribuzione “differita”, verrà assoggettata a norma di legge secondo le vigenti regole fiscali, rientrando così per intero alla formazione del reddito annuo.

Apprendiamo dal testo di legge che tale incremento reddituale non influirà sull’entità delle detrazioni spettanti (rapporto di lavoro e carichi familiari), ma impatterà in modo negativo sulla tabella applicabile ai fini degli assegni nucleo familiare ed anche nella determinazione dell’ISEE.

Non tutte buone dunque, le notizie per i lavoratori che scelgono di farsi erogare il TFR maturando, che a fronte di un incremento reddituale, finanziato con erosione di ricchezza futura, vedranno diminuirsi l’importo erogato dal datore di lavoro a titolo di ANF, senza considerare gli effetti negativi di un aumento dell’ISEE.

Molte sono le novità anche per i datori di lavoro, anche se per le aziende con più di 50 addetti, le quali già versavano il TFR maturando dei propri lavoratori al fondo tesoreria o in alternativa ai fondi pensione integrativi, non ci saranno grandi differenze rispetto al passato, soprattutto in termini di uscite finanziarie a breve.

Più complesso e articolato è il pacchetto di conseguenze per i datori di lavoro con un numero di addetti inferiore alle 50 unità; si registra evidentemente per loro un incremento delle uscite mensili, considerato che fino ad oggi potevano continuare ad accantonare (e non liquidare) le quote di TFR maturando. L’art. 1, comma 30 introduce, per i suddetti datori di lavoro, la possibilità di accedere a un finanziamento agevolato (assistito da garanzia) al fine di fronteggiare le maggiori uscite dovute alla liquidazione del TFR.

La scelta di aderire o meno allo schema di finanziamento produce alcuni effetti, tra cui il più importante è il versamento di un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0.2% della retribuzione ai fini previdenziali, introdotto per finanziare il Fondo di Garanzia di nuova istituzione. Diversamente, ai datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non intendono fruire del “Finanziamento Garantito”, è concesso applicare a tali quote le misure compensative previste dall’art. 10 del D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252, al fine di “alleggerire” l’esborso dovuto alla liquidazione del TFR.

La scelta del datore di lavoro (con meno di 50 addetti) di voler aderire allo schema di accesso al credito, andrà manifestata ad uno degli istituti di credito o intermediari che rientreranno nello schema di convezione tra Ministero del Lavoro e ABI. Prima però, i datori di lavoro interessati, dovranno richiedere all’INPS un’apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato, che, secondo la norma, verrà determinata in relazione ai monti retributivi denunciati per ciascun lavoratore. Occorre precisare che l’accesso allo schema di credito garantito avrà un costo qualificato da un interesse, la cui entità non potrà comunque superare il tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Entro fine gennaio 2015 è prevista l’emanazione dei necessari decreti attuativi.

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