28 Marzo 2024

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Legge di Stabilità – Bonus occupazionale 2015

Si tratta del bonus che lo Stato riconoscerà alle imprese per ogni assunzione a tempo indeterminato intervenuta nel periodo Gennaio 2015 – Dicembre 2015, la misura del bonus è pari ad un massimo di € 8060,00 annui e sarà riconosciuta al massimo per un triennio ( mobile) calcolato a far data dall’assunzione. Sebbene la misura sia applicabile a tutte le imprese del settore privato, esistono alcune “classi” di datori di lavoro, come nel settore domestico e quello agricolo, le quali resteranno escluse. Anche l’assunzione di apprendisti che avverrà durante tutto il 2015 resterà fuori dall’applicazione di tale incentivo ( vige comunque il divieto di cumulo con qualsiasi forma di beneficio).

In riferimento ai requisiti soggettivi, e qui arrivano le restrizioni più pesanti, si apprende che lo sgravo in commento non sarà applicabile:

  • Per i lavoratori che nei sei mesi precedenti risultavano assunti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • Per i lavoratori per cui, in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato, sia stato già usufruito il bonus in commento;
  • Per i lavoratori che nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore del provvedimento risultavano titolari di un rapporti di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra società collegate;

Spetterà all’INPS monitorare l’utilizzo della dotazione complessiva, che ammonta per il triennio a tre miliardi di euro. Tra le novità, due tagli di non poca rilevanza:

  • Dal primo Gennaio 2015 vengono soppressi definitamente i benefici previsti dalla legge 407/90 ( assunzione disoccupati di lunga durata);
  • Abrogazione, dal primo Gennaio 2015, del beneficio contributivo di ulteriore anno concesso ai datori di lavoro per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato giunti al termine del periodo di formazione.

Il bonus in commento, si traduce in un azzeramento della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro nei tre anni successivi l’assunzione (da effettuare nel 2015), restano esclusi dalla misura i premi versati all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In attesa di ricevere le necessarie indicazioni operative nonché i provvedimenti attuativi della misura in commento, è presumibile che il tetto massimo di beneficio sia calcolato in base alla retribuzione utile ai fini previdenziali. L’entità dello sconto, determinato mensilmente, dipenderà da due fattori : la retribuzione del lavoratore e l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

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