19 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Le novità in materia di Lul introdotte dal Decreto sulle semplificazioni per cittadini e imprese

Il D.Lgs. n. 151/2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’” introduce numerose novità, intervenendo anche in materia di Libro Unico del Lavoro, prevedendone una nuova ed esclusiva modalità di tenuta e rimodulando le sanzioni applicabili in presenza di illeciti riguardanti il L.u.l.


 

La nuova modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro

Il Decreto Legislativo, con l’evidente obiettivo di rendere più efficaci i controlli volti a contrastare il lavoro nero e irregolare, introduce una nuova modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro, che va a sostituirsi a quelle vigenti. Attualmente, infatti, la normativa, ex D.M. 9 luglio 2008, prevede che la tenuta e la conservazione del Lul possa essere effettuata attraverso uno dei seguenti sistemi:

  • a) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo;
  • b) stampa laser;
  • c) supporti magnetici.

Tali sistemi sono destinati ad essere superati, in quanto il Legislatore Delegato ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 2017, il Libro Unico del Lavoro sarà tenuto in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ai fini dell’attuazione della nuova disposizione, entro sei mesi, decorrenti dal 24 settembre 2015, con Decreto del predetto Ministero, saranno stabilite le modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro.

Si tratta, dunque, di una novità non immediatamente operativa, ma destinata ad avere un notevole impatto per tutti coloro che operano nell’ambito dell’amministrazione del personale.

Le sanzioni

Modifiche sono introdotte anche con riferimento al regime sanzionatorio applicabile in caso di irregolare tenuta del Lul, mediante la sostituzione del comma 7 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008.

In particolare, per l’omessa o infedele registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, come in passato, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500. Tale sanzione, tuttavia, viene diversamente modulata a seconda del periodo e del numero dei lavoratori interessati dalla omessa o infedele registrazione.

Si prevede, infatti, che se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se, invece, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

La norma fornisce, inoltre, una definizione delle violazioni che danno luogo all’applicazione delle sanzioni in commento. In particolare, ai sensi del novellato comma 7, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione, mentre la nozione di infedele registrazione fa riferimento alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Sul punto il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 26/2015, ha precisato che il concetto di infedele registrazione “va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati ed il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto”.

Secondo l’Ente Ministeriale deve essere, pertanto, esclusa “qualsiasi valutazione in ordine alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia contrattuale ovvero in ordine alla mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile”, rispetto alle quali rimane comunque salvo il potere del personale ispettivo di emanare la diffida accertativa, allo scopo di dare immediata tutela ai lavoratori interessati.

Come ribadito dal Ministero del Lavoro, nella suddetta circolare, alle condotte di omessa o infedele registrazione dei dati è equiparata, ai fini sanzionatori, anche la tardiva compilazione del Lul.

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