20 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Le novità della CU 2018

Con il provvedimento n. 10729 del 16 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello “Certificazione Unica 2018” relativa ai redditi 2017 che ha subito interessanti cambiamenti, di seguito esposti in sintesi.

Nuovo termine di trasmissione per le CU con redditi esenti o non dichiarabili

Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha modificato il termine ultimo di trasmissione delle Certificazioni Uniche che contengono soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730 precompilato. Il suddetto termine, come ricordato dall’Agenzia nelle nuove istruzioni, è stato spostato al 31 ottobre (stessa scadenza del modello 770).

Chiarimenti sul domicilio fiscale al 1° gennaio 2018

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il punto n. 24 “domicilio fiscale al 1° gennaio 2018” va compilato soltanto nei casi in cui la residenza è stata trasferita in un altro comune, ovvero nelle ipotesi di trasferimento presso un comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere. In questo caso non deve essere compilato il punto «Fusione comuni».

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che la compilazione del suddetto punto n. 24 “domicilio fiscale al 1° gennaio 2018” non va effettuata se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione di comuni preesistenti.

Aggiornamento dei codici relativi agli eventi eccezionali

Si segnala la modifica all’elenco, riferito ai sostituiti, dei codici relativi agli eventi eccezionali derivanti maggiormente dalla proroga della sospensione degli adempimenti tributari prevista a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dai terremoti verificatisi tra il 2016 ed il 2017.

Anche i codici relativi al sostituto d’imposta ha subito delle modifiche dovute alla proroga della sospensione degli adempimenti tributari disposta per fronteggiare l’emergenza umanitaria verificatasi nel 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa.

Le novità della sezione riguardante l’assistenza fiscale

Un ulteriore novità riguarda la sezione relativa all’assistenza fiscale del dichiarante all’interno della quale è stato introdotto il punto 55, da compilare nel caso in cui al sostituto che ha prestato assistenza fiscale sia pervenuto un 730-4 rettificativo, utilizzando il codice indicato in quest’ultimo modello (1,2,3) che identifica il motivo della rettifica.

Nella suddetta sezione troviamo, inoltre, il nuovo punto 101, in cui va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “imposta sostitutiva premio di risultato”, ed il 102 da compilare nel caso in cui il suddetto importo non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte.

Assenza dei punti riguardanti i contributi di solidarietà

Nel modello CU 2018 sono stati eliminati i punti 451 e 452 riguardanti il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011 che veniva applicato si redditi eccedenti i 300.000 euro. In conseguenza a tale eliminazione è stata omessa anche l’annotazione con il codice BY, utile per ricordare al contribuente di autoliquidare il contributo di solidarietà in sede di dichiarazione dei redditi nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Si nota anche l’eliminazione dei punti 453 e 454 riguardanti il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 486 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che trovava applicazione sulle c.d. “pensioni d’oro”.

I riflessi sulla CU 2018 delle nuove norme sul reddito degli orfani

Nella CU 2018 sono presenti due nuovi punti che hanno ad oggetto le pensioni percepite dagli orfani (pp. 460 e 461). Si ricorderà, infatti, che l’art. 1, comma 249 della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto che le pensioni percepite dagli orfani concorrono alla composizione del reddito complessivo, per l’importo che eccede i 1.000 euro.

Le novità della sezione sui premi di risultato

Anche la sezione relativa ai premi di risultato è stata interessata da rilevanti modifiche dovute sia all’introduzione di nuovi punti che ad un riassetto generale.

Tra i nuovi punti si segnalano i numeri 574 e 584, da utilizzare nei casi in cui il lavoratore abbia scelto di convertire il premio in contribuzione da versare a forme pensionistiche complementari.

Nel caso il premio sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale occorre utilizzare i nuovi punti 575 e 585 mentre in caso il dipendente abbia scelto di convertire la retribuzione premiale in somme e i valori di cui all’articolo 5 comma 4 del TUIR occorrerà valorizzare le caselle 579 e 589. Stressa funzione ha il nuovo punto 602 che, tuttavia, è riferito ai casi in cui le somme ed i valori di cui all’articolo 5 comma 4 del Tuir sono erogate da altri sostituti.

Le Unioni Civili e la Cu 2018

L’Agenzia ha precisato che tenuto conto delle nuove normi sulle “unioni civili”, le parole “coniuge” o “coniugi” si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti del nuovo istituto dell’unione civile.

Le istruzioni precisano, inoltre, che l’indicazione dei dati sui familiari a carico è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per gli stessi.

Locazioni Brevi: i riflessi sulla Certificazione Unica 2018

L’articolo 4, del decreto legge n. 50/2017 ha introdotto alcune novità fiscali per i contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. “locazioni brevi”).

L’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni del modello, ricorda che la suddetta norma ha previsto per gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, nei casi in cui incassino i canoni dei contratti o intervengano nei pagamenti, l’obbligo operare, e versare, una ritenuta del 21 per cento all’atto del pagamento ai beneficiari. Gli stessi, pertanto, devono emettere la certificazione unica nella quale, di conseguenza, troviamo una nuova apposita sezione per le “locazioni brevi”.

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