La Legge di Stabilità 2016 ha, in parte, modificato la disciplina sul «rientro dei talenti» creando, indirettamente, tre sistemi agevolativi diversi.
Il primo è quello per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, e che scelgono di applicare la vecchia normativa (con abbattimento dell’imponibile pari al 70% per gli uomini e dell’80% per le donne);
Il secondo quello per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che scelgono di rientrare nella nuova normativa (con relativo abbattimento dell’imponibile del 30%);
Un terzo regime è quello per i soggetti, in possesso dei nuovi requisiti di cui al decreto 26 maggio 2016, che si sono trasferiti in Italia dopo il 31 dicembre 2015 ai quali si applica direttamente la nuova normativa (con abbattimento del 30%).
Solo nel secondo e terzo caso trovano applicazione le nuove modalità di compilazione della Certificazione Unica 2017.
In particolare, il punto 469 accoglie l’importo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (pari al 30% dell’ammontare erogato). Nel contempo, occorrerà indicare il codice 5 nel punto 468.
Invece, precisano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 30% dell’imponibile, lo stesso deve indicare, nelle annotazioni (con codice BD) l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel primo caso, invece, occorrerà compilare i punti 466 e 467, come da istruzioni dello scorso anno.
Nello specifico, si indicherà l’ammontare delle somme non imponibili nel punto 467, ed il codice 2 nel punto 467.