29 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Le novità del CUD 2014

Parte A

Nuova denominazione della parte A del CUD 2014

Da quest’anno, cambia parzialmente la denominazione della Parte A del modello CUD. Viene, infatti, eliminato il riferimento ai “Dati Generali”. A seguito di tale modifica, che sebbene meramente formale è opportuno segnalare, la sezione assume, pertanto, la seguente denominazione “ Parte A- Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”.

Punto 11 “Eventi eccezionali” – Modifica dei codici da utilizzare

Con riferimento al punto 11 “Eventi Eccezionali”, da compilare nell’ipotesi in cui il dipendente, pensionato o altro percettore delle somme certificate nel modello Cud, sia stato interessato, nell’anno 2013, da una sospensione degli adempimenti fiscali, prevista da specifici provvedimenti normativi, si segnala la modifica dei codici da utilizzare.
Quest’anno dovranno, infatti, essere adoperati, per compilare il campo in commento, i codici di seguito sintetizzati:

  1. da esporre nel caso in cui la certificazione riguardi contribuenti vittime di richieste estorsive;
  2. da utilizzare in presenza di contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi metereologici del novembre 2013;
  3. per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa;
  4. per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Effettuando un’analisi comparata rispetto al modello CUD 2013, risultano, dunque, confermati i codici 1 e 3 ed introdotti i nuovi codici 2 e 4 ( quest’ultimo, peraltro, assume il significato del codice 7 presente nella certificazione dello scorso anno) .

Per quanto concerne il sisma del maggio 2012, che ha interessato numerosi comuni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, vengono confermate, seppur con parziali modifiche riguardanti l’annotazione CD, solamente le modalità di esposizione dei dati da seguire in caso di accesso al finanziamento, previsto dall’art.11, c. 7 del D.L. n. 174/2012, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

PARTE B

Rientro dei talenti e dei cervelli

Vengono parzialmente modificate le annotazioni, BC e BM, da compilare in presenza di somme che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. rientro dei cervelli e dei talenti in Italia, contemplate rispettivamente dalla Legge n. 2/2009 e dalla Legge n. 238/2010.

Le descrizioni delle annotazioni in commento risultano, infatti, implementate, con la seguente dicitura “Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi”. Tale dicitura dovrà essere evidentemente utilizzata nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia provveduto ad applicare il beneficio fiscale spettante al sostituito. La modifica ha sostanzialmente una finalità informativa, avendo lo scopo di evidenziare meglio al contribuente la possibilità di fruire dell’agevolazione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi.

Ulteriori redditi esenti

Per effetto dell’eliminazione del riferimento agli “altri redditi esenti previste dalle specifiche disposizioni normative”, l’elencazione degli ulteriori redditi esenti da certificare nel modello CUD 2014, utilizzando l’apposita annotazione BQ, diventa tassativa. I redditi esenti che è necessario indicare, con il codice BQ, nello spazio dedicato alle annotazioni della certificazione sono, in particolare, i seguenti:

  • Le retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
  • Le somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dalla L. 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste dalla L. n. 210 del 3 luglio 1998; gli assegni di ricerca previsti dalla L. n. 240 del 30 dicembre 2010);
  • Le somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell’INAIL;
  • Le somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell’INPS.

Indicazione del periodo di lavoro o pensione nella annotazione AI

Le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 precisano, con riferimento ai punti 3 e 4, che nelle annotazioni, con il codice AI, dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione, anche qualora questo sia di durata inferiore all’anno. L’aggiunta della parola anche implica che tale periodo, a differenza degli scorsi anni, dovrà essere indicato anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o comunque abbia una durata superiore all’anno. In questi ultimi due casi dovranno essere indicati come data di inizio e data fine del periodo il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno di imposta di riferimento.

Rideterminazione secondo acconto Irpef

Come si rammenterà il “Decreto Lavoro”, D.L. n. 76/2013 conv. in L. n. 99/2013, ha aumentato di un punto percentuale la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale misura, infatti, passa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, dal 99% al 100%. Per espressa previsione legislativa, tale modifica ha prodotto effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, versata in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto (calcolato applicando l’aliquota del 100%) e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto.

Al riguardo, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 precisano che nel caso in cui il sostituto abbia rideterminato il secondo o unico acconto IRPEF, secondo quanto previsto dal Decreto Lavoro, nelle annotazioni con il codice BA dovrà essere indicato l’ammontare della rata ricalcolata. Il medesimo ammontare, trattenuto dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale, dovrà essere indicato nel punto 22 della certificazione CUD.

Detrazioni per carichi di famiglia: integrazione delle istruzioni e nuova annotazione AC

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, da indicare nel punto 102 della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, si può osservare come, quest’anno, vengano integrate le istruzioni per la compilazione del predetto campo e venga istituita la nuova annotazione AC.

In particolare, viene precisato che, nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta, sempre qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni con il codice AC.
Anche in questo caso, l’istituzione della citata annotazione ha essenzialmente una finalità informativa nei confronti del contribuente.

Punto 114 “ Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”: precisazioni

In relazione al punto 114 “Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”, rispetto allo scorso anno, le istruzioni per la compilazione del modello CUD contengono una ulteriore precisazione, da osservare nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Come lo scorso anno, qualora si verifichi la predetta ipotesi anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni con il codice AQ, è quella ridotta in misura corrispondente. Le istruzioni relative al Cud 2014 precisano altresì che in tal caso nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Risoluzione n. 48/E del 2013).

Eliminati i punti 118 “Detrazione fruita comparto sicurezza” e 119 “Compenso erogato comparto sicurezza”

A seguito della mancata proroga, per l’anno 2013, della riduzione d’imposta, prevista dall’art. 4 c. 3 della L. 2/ 2009, a favore del personale del comparto sicurezza Difesa e Soccorso pubblico, sono stati eliminati i punti 118 ” Detrazione fruita comparto sicurezza” e 119” Compenso erogato comparto sicurezza”.

Novità in materia di oneri detraibili e riflessi sul CUD 2014

Riflessi significativi sulla compilazione del modello CUD 2014, hanno avuto le novità apportate dalla L. n. 96/2012, in materia di oneri detraibili. Ai fini di nostro interesse, occorre rammentare sinteticamente che la citata Legge ha aumentato dal 19% al 24%, per l’anno di imposta 2013, le percentuali dell’importo detraibile, per le persone fisiche ai fini Irpef, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti di Onlus e di partiti e movimenti politici.

Conseguentemente, nel punto 108, quest’anno dovrà essere indicato l’importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri ex art. 15 del Tuir, tenendo conto sia della detrazione di imposta del 19% sia di quella del 24%.
Nel successivo punto 131, invece, dovrà essere esposto il totale degli oneri detraibili per i quali compete la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% e del 24%, calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie che li regolano.

Come lo scorso anno, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello CUD, con il codice AT dovranno essere analiticamente descritti gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A nonché il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Gli oneri per i quali compete la detrazione del 24% dovranno, invece, essere esposti utilizzando il codice AZ, di nuova istituzione. Anche in questo secondo caso, occorrerà indicare per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione tratti dalla tabella B, istituita quest’anno, posta in appendice alle istruzioni nonché il relativo importo.

Previdenza complementare: nuova annotazione CC ed integrazione delle istruzioni

Con riferimento ai punti 120 e 121, denominati rispettivamente “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e “Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2”, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 precisano, quest’anno, che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tale scopo il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni, utilizzando il codice CC, per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

Piccole modifiche hanno interessato anche le istruzioni per la compilazione del modello in caso di lavoratori di prima occupazione, assunti dopo il primo gennaio 2007, per i quali l’articolo 8, c. 6 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede una particolare deduzione. Si rammenta che, ai sensi del citato articolo, ai predetti lavoratori, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Con riferimento alla fattispecie in esame le istruzioni per la compilazione effettuano quest’anno due precisazioni.
In primo luogo, con riferimento al punto 120, si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione l’ammontare di contributi dedotti da indicare nel campo stesso non può superare il limite di 5.164,57 euro.
In secondo luogo, per una corretta compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, viene chiarito che nei primi cinque anni vanno compilati i campi 122 e 124; mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 122, 123, 125 e 126.

Nuovo punto 130 “Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2”

Nel punto 130, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione del CUD 2014, va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR ( somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti) che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi.

In alternativa, il sostituito può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con il codice CG, anch’esso di nuova istituzione, il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.

Implementazione del significato della annotazione AU

Da un’analisi delle istruzioni del modello CUD 2014, emerge l’implementazione della annotazione AU, correlata al punto 132, nel quale vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Come noto, in base a quanto previsto dall’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR, tali contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Da quest’anno, le istruzioni, con riferimento alla citata annotazione, precisano che nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nelle annotazioni, con il citato codice AU, va indicato l’ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione.

Eliminati i vecchi punti 136 ” Reddito al netto del contributo di perequazione” e 137 “Contributo di perequazione”

Per effetto della sentenza n. 116/2013 della Corte Costituzionale, che ha disposto l’incostituzionalità del contributo di perequazione, sono stati eliminati i punti 136 e 137, presenti nel modello CUD 2013.

PARTE C

Modificate le modalità di compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali

Da quest’anno, cambiano le modalità di esposizione dei dati previdenziali ed assistenziali della Parte C del modello CUD. Secondo quanto previsto dalle istruzioni, i predetti dati dovranno essere tutti esposti in centesimi di euro, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Viene così superata la previsione, vigente negli scorsi anni, in base alla quale potevano essere esposti al centesimo di euro soltanto gli importi delle contribuzioni trattenute.

Punto 6 “Contributi a carico del lavoratore trattenuti”

Nel punto 6 “Contributi a carico del lavoratore trattenuti” della parte C del CUD 2014, da quest’anno, dovrà essere indicato anche il contributo dello 0,50%, previsto dall’art. 24, c. 21 del D.L. n. 201/2011, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Nuova denominazione della Sezione 3

Rispetto allo scorso anno, si segnala, ancora, la nuova denominazione assunta dalla Sezione 3 della parte C del CUD che diventa la seguente: “ INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)”. Le ulteriori modifiche rinvenibili nella istruzioni relative alla sezione in commento sono, infine, legate principalmente alla entrata a regime della denuncia mensile tramite ListaPosPa del flusso Uniemens.

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