25 Aprile 2024

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Le comunicazioni di prosecuzione nei rapporti di lavoro a termine

Con la Legge 92/2012, forse più nota come “Riforma Fornero”, il mercato del lavoro ha subito profonde modifiche, in ordine principalmente alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che rappresenta allo stato attuale una formula piuttosto comune di rapporti di lavoro.
Come noto, già la formulazione originaria del D. Lgs. 368/2001 consentiva la prosecuzione di fatto di un rapporto a termine, oltre alla sua naturale scadenza così come al termine di una proroga, per un ulteriore periodo pari a 20 giorni o a 30 giorni in relazione alla durata del rapporto di lavoro (rispettivamente inferiore o superiore ai sei mesi).

Tuttavia, non esistevano particolari disposizioni sull’obbligo di comunicazione nei confronti del lavoratore e soprattutto agli uffici competenti.
Ipotizzando un contratto a termine (o un contratto prorogato) con scadenza al 31 marzo, l’occupare “di fatto” quel lavoratore anche oltre la scadenza (quindi nel mese di aprile) non comportava, a differenza del passato, una automatica conferma il servizio dello stesso lavoratore purché entro i limiti citati.
La Riforma Fornero ha introdotto un estensione del termine finale flessibile, ampliando i già noti termini in due distinti periodi di 30 o 50 giorni, sempre con riferimento alle ipotesi di contratti fino od oltre i sei mesi.

In questa ultima modifica il dettato normativo però ha voluto fare chiarezza anche sulle comunicazioni obbligatorie, introducendone un relativo obbligo. Tale adempimento sarebbe dovuto entrare in vigore (L. 92/12, art. 1, comma 9, lettera f)) attraverso un decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quindi entro la data del 18 agosto.

Con un certo ritardo, in data 10 ottobre 2012 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012 che, entrando in vigore dal 25 novembre, ha precisato che la continuazione va comunicata secondo le modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie (CO), conseguentemente rispettando le previsioni contenute dalla L. 92/2012, la comunicazione andrà effettuata entro la scadenza del contratto a termine (quindi entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno di contratto), indicando la durata della stessa prosecuzione.
Da ultimo, si sottolinea che la Nota ministeriale non indica specifiche sanzioni in caso di inadempimento della comunicazione in esame.

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