Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 18194/2016 afferma che le Parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono decidere legittimamente di non far ricorso affatto al lavoro intermittente.
L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 81/2015 non sembra, infatti, escludere che la contrattazione collettiva possa stabilire il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale, non prevedendo le esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente. In questo caso, tuttavia, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
La violazione delle disposizioni del ccnl comporta la sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come chiarito nella circolare n. 20/2012.
Fonte: Ministero del Lavoro