19 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Lavoro intermittente: il punto della situazione

La Legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del DL n. 76/2013, ci impone di fare il punto della situazione in ordine alla disciplina del lavoro intermittente a più di un anno dalla Riforma Fornero, e alla luce della Circolare ML n. 35 del 29 agosto u.s..
Ai sensi del novellato art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto a chiamata è ammesso per prestazioni discontinue:

  • rese da qualsiasi soggetto, in relazione ad attività e mansioni individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, o, in mancanza di apposita disciplina contrattuale, per le attività e le mansioni di cui al R.D. n. 2657/1923;
  • in qualsiasi settore, rese da soggetti con almeno 55 anni di età, anche pensionati, o da soggetti di età inferiore a 24 anni (id est età massima alla data di stipula del contratto 23 anni e 364 giorni) e fino al compimento del 25° anno (data in cui il contratto si risolve ope legis).

Fermi i requisiti di carattere oggettivo o soggettivo sopra richiamati, il contratto a chiamata è consentito per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari, eccezion fatta per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (per i quali dunque detto limite non opera).

In caso di superamento delle 400 giornate nel triennio di riferimento, che decorre dalla prima chiamata, il rapporto di lavoro intermittente, sia esso a tempo determinato o indeterminato, si trasforma in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento. Il conteggio delle 400 giornate va effettuato a ritroso a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione e, per espressa previsione normativa, vanno considerate solamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 (il che significa che per quei lavoratori con contratto in atto a detta data, ferma la decorrenza triennale dalla prima chiamata, il datore di lavoro dovrà comunque considerare solo le giornate effettivamente lavorate dal 29 giugno 2013).

Quanto ai contratti a chiamata stipulati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012) e incompatibili con i requisisti oggettivi o soggettivi previsti dalla Riforma Fornero, il termine di validità è fissato al 31/12/2013 (cessano dunque ex lege a partire dal 1° gennaio 2014); per essi il datore di lavoro è tenuto a inviare la comunicazione di cessazione entro 5 giorni, ma non deve versare il c.d. contributo di licenziamento per il finanziamento dell’ASpI, configurandosi in tal caso la cessazione del rapporto di lavoro come obbligo di legge.

Rimane inalterata la previsione normativa secondo la quale, nei casi di assunzione con contratto intermittente al di fuori delle ipotesi oggettive o soggettive consentite dalla legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato, e quella che prevede in ogni caso il versamento della contribuzione per le chiamate comunicate preventivamente e non annullate, indipendentemente dall’effettuazione della prestazione lavorativa.

La L. n. 99/2013, infine, ha cancellato la modifica introdotta con il DL 76/2013, pertanto la mancata comunicazione preventiva della chiamata comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore interessato indipendentemente dal versamento della contribuzione. In merito si ricorda che la chiamata va effettuata via email all’indirizzo Pec intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it o per il tramite del servizio informatico disponibile sul portale Cliclavoro; la comunicazione a mezzo SMS al numero 339-9942256, con indicazione del codice fiscale del lavoratore e previa registrazione al portale Cliclavoro, è invece possibile solo per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione. Solo nei casi di mal funzionamento dei sistemi informatici del Ministero, il datore può assolvere l’obbligo inviando la comunicazione a mezzo fax alla DTL competente per territorio.

In Primo Piano

Continua a leggere

Bonus per stagionali, intermittenti e occasionali

Bonus per stagionali, intermittenti e occasionali. riconosciuta la corresponsione di una indennità una tantum del valore di 600€, per il mese di marzo

Il contratto di lavoro intermittente per gestire i picchi di lavoro

Il contratto di lavoro intermittente per gestire i picchi di lavoro. il contratto di lavoro intermittente è quel contratto mediante il quale un lavoratore

Lavoro intermittente: servizio web in aggiornamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato che nella giornata di lunedì 3 dicembre, a partire dalle 14:00, saranno svolte alcune attività tecniche per l'aggiornamento del servizio web "Lavoro intermittente" che, pertanto, non sarà disponibile. Gli interventi puntano...