25 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Lavoro all’estero in Paesi comunitari: termine di invio del modello A1 Inps

Il lavoratore che si sposta nell’ambito dell’Unione Europea deve essere assoggettato ad un’unica legislazione di sicurezza sociale che, secondo il principio di territorialità, è la legislazione dello Stato in cui la prestazione lavorativa è svolta. L’art. 12 del Regolamento 883/2004 disciplina le eccezioni al principio di territorialità mediante “il distacco dei lavoratori all’estero”.

Si ritiene utile precisare che, in materia, per distacco deve intendersi in senso ampio l’invio di personale per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero, non riferendosi in senso stretto alla distinzione giuslavoristica tra distacco e trasferta, ciò in quanto in ambito U.E la fattispecie della trasferta non trova regolamentazione.

Il modello A1, rilasciato dalla Sede Inps sulla base dei dati inseriti nel modulo di richiesta (allegato 1 del Messaggio Inps n. 218 del 2016), certifica per una durata massima di 24 mesi l’iscrizione al regime previdenziale di uno Stato, precludendo all’altro Stato membro, cui il distacco si riferisce, la possibilità di assoggettare alla propria legislazione il lavoratore in possesso del modello A1. La richiesta del certificato A1 per il lavoratore subordinato distaccato (art. 12 par. 1) dovrà essere inoltrata all’Inps tramite utilizzo della funzione cassetto previdenziale, esclusivamente dai datori di lavoro o dai soggetti delegati.

Nel caso di distacco in un Paese dell’Unione Europea, a fronte del rilascio del certificato di legislazione applicabile (Modello A1), i dipendenti continueranno ad essere dichiarati sulla matricola Inps principale dell’azienda, applicando ad essi le stesse aliquote contributive, non seguendo nello specifico particolarità rispetto alla generalità dei dipendenti.

In caso di invio di lavoratori in uno Stato membro, è possibile quindi assoggettare il dipendente distaccato alla legislazione italiana, in deroga al principio di territorialità, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 12 del regolamento n. 883 del 2004). Tale termine può essere prorogato in base al raggiungimento di un accordo con lo Stato Estero (art. 16 regolamento 883/2004; punto 10 della Circolare Inps n. 83 del 2010); a tal fine è necessario presentare formale richiesta di applicazione dell’art. 16 alla Direzione Regionale Inps competente. Per effetto di questa proroga il distacco può raggiungere la durata massima di 5 anni, che in alcuni casi è estendibile a 8. È bene tenere presente che tali accordi devono essere conclusi nell’interesse esclusivo del lavoratore e nel rispetto dei requisiti riportati all’interno del Messaggio Inps 22 dicembre 2005, n. 41744.

Rispetto al termine entro il quale inviare il modulo di richiesta per ottenere il rilascio del modello A1, non si rinviene un termine perentorio oltre il quale non sia possibile procedere; non è esclusa quindi la possibilità di inoltrare una richiesta retroattiva, che consideri quindi un periodo di distacco pregresso.

All’interno della Circolare Inps n. 83/2010, è disposto esclusivamente che la richiesta deve avvenire “se possibile in anticipo”, non precludendo quindi la presentazione tardiva dell’istanza. Con tutta probabilità tale dettato mira a garantire adeguatamente la libera prestazione dei servizi e la libertà di circolazione ai datori di lavoro e ai lavoratori. Sulla base delle disposizioni attuali, una richiesta tardiva non può privare la facoltà dell’azienda e del dipendente di richiedere il modello A1 laddove si desideri mantenere la legislazione italiana.

Resta inteso che a fronte di una istanza retroattiva è possibile che la Sede Inps competente possa richiedere informazioni ulteriori, ciò anche per scongiurare sia un danno per il lavoratore che un possibile contenzioso con l’Ente di previdenza dell’altro Stato membro coinvolto nel distacco che, in assenza del certificato A1, potrebbe pretendere per sé il versamento della contribuzione in ottemperanza al principio del Lex Locis Laboris, secondo cui deve essere applicato il sistema previdenziale dello Stato in cui si concretizzi la prestazione lavorativa.

A fronte di una domanda tardiva potrebbero quindi essere richieste delle integrazioni istruttorie, che solitamente tendono a chiarire il motivo che giustifica il ritardo nella presentazione della richiesta stessa, a fornire conferma che durante il periodo pregresso non sia stata versata contribuzione nello Stato estero di invio e la specifica che l’istanza, ora per allora, viene fatta nell’interesse esclusivo del lavoratore.

In conclusione, si ritiene che a fronte del fatto che tutti i dovuti chiarimenti siano forniti, non vi siano gli estremi da parte dell’Inps per non accogliere le richieste di aziende e lavoratori.

A cura di La Rocca e Associati

 

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