25 Aprile 2024

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Lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale: chiarimenti sul computo

Lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale. Come noto il d. lgs. 112 del 3 luglio 2017 definisce la nozione d’impresa sociale come quella società che “esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

Tra le caratteristiche individuate dal legislatore per rinvenire la caratteristica d’impresa sociale, il d. lgs. 112/ 2017 all’articolo 2 comma 4, prevede che possano fruire della suddetta accezione anche le imprese che occupano una percentuale “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori” appartenenti alle seguenti categorie:

  • Lavoratori molto svantaggiati, così come definiti dal reg. UE 651/ 2014;
  • Persone svantaggiate o con disabilità, tra i quali possiamo individuare a scopo illustrativo: persone senza fissa dimora, richiedenti protezione internazionale.

Chiarimenti

Il Ministero del Lavoro con la nota n. 4097 del 3 maggio 2019 fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle suddette categorie. Nello specifico, il Ministero del Lavoro, fornisce la propria interpretazione in merito: alle modalità di conteggio e alla base di computo sulla quale effettuarlo.

Il Ministero del Lavoro, in merito alle modalità di computo dei suddetti lavoratori, partendo da quanto già affermato in precedenza in merito alle cooperative sociali di tipo b) e vista la ratio legis della norma in commento, individua nel conteggio “per teste” lo strumento più corretto per l’esecuzione del computo.

In merito alla base di computo, il Ministero del Lavoro sulla base di una interpretazione sistemica e della circolare INPS n. 188 del 17.06.1994, afferma che “le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori (…) cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota”. Quindi, la percentuale “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori” prevista dalla disposizione non andrà conteggiata sul totale dei lavoratori come somma dei lavoratori svantaggiati e non svantaggiati.

L’interpretazione ministeriale ha lo scopo di garantire la minore penalizzazione possibile per i lavoratori appartenenti alle suddette categorie, in un’ottica d’integrazione di quest’ultimi.

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