Con la circolare n. 35 del 28 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce alcune precisazioni in merito alla disciplina attualmente applicabile ai lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Nello specifico trattasi dei lavoratori che – alla data del 31 dicembre 1999, erano già impegnati in progetti di lavori socialmente utili e con un’anzianità di dodici mesi di permanenza in quelle attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 – sono ancora utilizzati nel territorio di alcune Regioni (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia) tramite convenzioni stipulate annualmente con il Ministero.
Fonte: Ministero del Lavoro