28 Marzo 2024

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Lavoratori impatriati, molte novità e poche certezze

LAVORATORI IMPATRIATI, MOLTE NOVITÀ E POCHE CERTEZZE

PREMESSA

Lavoratori impatriati, molte novità e poche certezze. In un precedente articolo avevamo già preannunciato le novità introdotte dal DL Crescita, d.l. N. 34 del 30 aprile 2019, in materia di benefici fiscali per i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 16 d. lgs. 147/2015.

Nel presente approfondimento è necessario premettere che, Il DL Crescita, allo stato attualmente, ancora in fase di conversione in legge alle Camere.

Nell’attesa dei dovuti interventi interpretativi, e di un auspicabile intervento nell’iter di approvazione, volto a chiarire la disciplina transitoria applicabile, in questo contributo facciamo il punto sulle novità che interessano i lavoratori impatriati e i sostituti di imposta.

CHI PUÒ ACCEDERE AL REGIME FISCALE AGEVOLATO

il regime fiscale per i lavoratori impatriati, almeno per coloro che sono rientrati prima dell’entrata in vigore del DL Crescita, prevede l’applicazione di un regime fiscale agevolato per i cittadini UE o extra UE (con i quali è in vigore un accordo contro la doppia imposizione), non residenti in Italia e che acquisiscono la residenza fiscale in Italia (ex art 2 TUIR) nel corso dell’anno.

Per questi lavoratori, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sarà applicata solo sul 50% del reddito imponibile per un periodo massimo di 5 anni.

Sono considerati residenti in Italia, ai fini fiscali, le persone fisiche che, per la maggior parte dell’anno solare, possono vantare uno dei seguenti requisiti:

  • Iscritti nelle anagrafi della popolazione residente in Italia per la maggior parte dell’anno solare;
  • Residenza, da intendersi come dimora abituale, in Italia per la maggior parte dell’anno solare.

I lavoratori dipendenti, in caso di maturazione dei requisiti nel 2019, per fruire dell’agevolazione devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • Lavoratori in possesso di un titolo di laurea e che abbiano prestato attività lavorativa all’estero per almeno 24 mesi;
  • Studenti che conseguono un titolo di studio terziario (laurea) all’estero;
  • Manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

LAVORATORI/STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI LAUREA

I lavoratori in possesso di un titolo di laurea, che sono rientrati in Italia prima dell’entrata in vigore del DL Crescita, allo scopo di aderire all’agevolazione fiscale in commento devono essere in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

  1. Titolo di laurea Magistrale o Triennale conseguita in Italia o altro paese UE;
  2. Aver svolto per almeno 24 mesi continuativi un’attività di lavoro o studio all’estero;
  3. Essere cittadini UE o di paese extra-UE con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni;
  4. Svolgere attività lavorativa in Italia.

In relazione al requisito b), bisogna tenere in considerazione il concetto di anno secondo il calendario comune, da intendersi come “periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno successivo”. Quindi, un lavoratore che ha prestato attività lavorativa in Francia tra il 3 maggio 2015 e il 2 maggio 2017, vanta i requisiti previsti del punto in commento.

Per il requisito dei 24 mesi consecutivi, non è necessario che il predetto periodo sia intercorso nei due anni immediatamente precedenti al rientro, ma è necessario che l’interessato abbia svolto “per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi” attività di lavoro/studio all’estero.  Precisiamo che, per il requisito dello studio all’estero non è sufficiente la mera attività accademica fuori dai confini nazionali, ma è necessario che il lavoratore consegua un titolo accademico in un altro paese.

Per quanto riguarda il requisito d), l’attività lavorativa può essere svolta indifferentemente nei confronti di enti pubblici o privati e senza la richiesta di un requisito di coerenza tra l’attività lavorativa prestata e il titolo posseduto/conseguito.

MANAGER E LAVORATORI CON ELEVATA QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

i lavoratori che, rientrati in Italia prima dell’entrata in vigore del DL Crescita, ovvero prima del 1 maggio 2019 qualora ricoprano ruoli manageriali o svolgano attività lavorative che richiedono alta qualificazione e specializzazione, possono fruire del regime fiscale agevolato, se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al predetto trasferimento;
  2. Svolgere attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello stato italiano in forza di un contratto di lavoro (sono escluse solo le società senza stabile organizzazione in Italia e le PA);
  3. Prestare l’attività lavorativa prevalentemente in Italia;
  4. rivestire ruoli direttivi (dirigenti, quadri o impiegati direttivi) ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Il requisito del punto a) risulterà soddisfatto se, nei cinque periodi d’imposta precedente, “non si realizza nessuna delle condizioni previste dall’art. 2 del TUIR”. Ovvero, il lavoratore non ha fissato nel territorio nazionale la residenza (da intendersi come centro degli interessi del lavoratore) o non è iscritto nel registro della popolazione residente.

Il requisito del punto c) risulterà conseguito se “l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno”. Precisiamo che, nel computo dei 183 giorni, oltre ai giorni lavorativi, sarà necessario conteggiare anche i giorni di ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Quindi, i 183 giorni nell’arco dell’anno, non saranno da intendersi come giorni di effettiva prestazione lavorativa.

MODULO E INFORMAZIONI DA RICHIEDERE AL LAVORATORE

il lavoratore intenzionato a fruire del regime fiscale in commento, fino alla pubblicazione di nuove istruzioni da parte dell’AdE, dovrà produrre una richiesta scritta al datore di lavoro.

La richiesta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere i seguenti dati:

  • Generalità (nome, cognome, data di nascita ecc.);
  • Codice fiscale;
  • Indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di contratti plurimi);
  • La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti necessari all’accesso al regime fiscale agevolato;
  • Indicazione attuale residenza in Italia;
  • L’impegno a comunicare tempestivamente ogni modificazione della residenza;
  • La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli altri incentivi fiscali previsti dal “d. l. n. 78 del 2010, dalla legge n. 238 del 2010, dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015”.

L’agevolazione richiesta, sarà applicata direttamente dal datore di lavoro, a partire “dal periodo di paga successivo alla richiesta”.

NOVITÀ D.L. CRESCITA

come detto in premessa, il DL Crescita, ha introdotto rilevanti novità sul regime speciale applicabile ai lavoratori impatriati.

Le novità si applicheranno, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello scadente il 31 dicembre 2019. Quindi, nella nuova formulazione, né potranno fruire solo i lavoratori che conseguiranno la residenza fiscale in Italia nel corso del 2020.

I lavoratori dipendenti o autonomi che vogliano fare richiesta del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati, a partire dal 2020, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni”;
  • l’attivita’ lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano”.

In particolare, il DL Crescita, ha innalzato la percentuale di esenzione per il reddito prodotto in Italia dal 50% al 70% per i contribuenti ammessi all’agevolazione. Infatti, “i redditi di lavoro dipendente (…) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare” per i lavoratori ammessi al particolare regime fiscale e in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

Il regime fiscale agevolato si applica per ulteriori cinque periodi di imposta “ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico” o per i lavoratori che “diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”. Per i periodi di di proroga del regime fiscale agevolato, l’imponibile fiscale sarà costituito dal 50% del reddito da lavoro dipendente conseguito in Italia.

La percentuale di esenzione dal reddito imponibile aumenta al 90% (quindi l’imposta sul reddito sarà calcolata sul 10% dell’imponibile), per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, “che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia”.

L’AdE sulla base del dato normativa precedentemente in vigore, con la circolare 17/E, aveva sempre ritenuto necessario per l’accesso al regime agevolato, l’iscrizione all’AIRE. Tuttavia, dal DL Crescita, il predetto requisito non sarà più necessario.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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