25 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

La liquidazione della QUIR aziende di piccole dimensioni

Le novità, molte, interessano aziende e lavoratori; in particolar modo riguardano le aziende con un numero di addetti inferiori alle 50 unità le quali non versano il TFR dei propri lavoratori in Tesoreria.

Per questa tipologia di aziende infatti, al fine di garantire la liquidità necessaria alla liquidazione del TFR che in precedenza accantonavano contabilmente, è stato introdotto un finanziamento assistito da garanzia (Tramite il Fondo di Garanzia costituto ad hoc) regolato grazie alla convenzione stipulata tra ABI e INPS.

La scelta dell’azienda ( che non versa TFR alla Tesoreria e quindi inferire a 50 unità) di aderire al Finanziamento Assistito produce effetti tanto per i dipendenti che per l’azienda stessa.

Per i dipendenti si registra in effetti un allungamento dei tempi per ricevere in pagamento la QUIR, che avverrà a partire dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; in buona sostanza, il dipendente che abbia presentato domanda entro la fine di Aprile 2015 riceverà in pagamento la relativa QUIR a partire dalle competenze di Agosto 2015.

Le aziende interessate all’attivazione del finanziamento assistito dovranno preventivamente richiedere all’INPS la domanda di certificazione delle quote di TFR da finanziare. Tale istanza dovrà essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Numero di addetti inferiore a cinquanta unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza. Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alle denunce UniEmens trasmesse all’Istituto;
  • Insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
  • Assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa.

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito dell
a denuncia contributiva UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare.

Il ricorso al finanziamento assistito richiede la scelta di un unico intermediario, che rientri nello schema di convenzione attivato, il quale non sarà modificabile per tutta la durata del finanziamento.

Il rientro del “prestito” dovrà avvenire in unica soluzione entro il giorno 30 ottobre 2018 e richiederà al datore di lavoro la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili di cui l’articolo 46 del Decreto Legislativo numero 385 del 1/09/1993.

Il costo dell’operazione per il datore di lavoro si traduce, oltre che nella costituzione della garanzia speciale di cui in precedenza, nel compenso da erogare all’intermediario scelto, che non potrà eccedere comunque il tasso di rivalutazione ordinario del TFR.

Dal punto di vista contributivo, si registra un aggravio del costo contributivo datoriale paro allo 0.20% dell’imponibile ai fini previdenziali. Il nuovo contributo servirà a finanziare l’intervento del Fondo di Garanzia appositamente costituito.

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