Con la nota del 3 febbraio scorso, l’Inail fornisce le istruzioni che attengono al differimento al 16 maggio 2014 degli adempimenti legati all’autoliquidazione inail.
La nota giunge a seguito della pubblicazione del DL 4/2014, con il quale è stato previsto lo slittamento, facendo chiarezza sulle scadenze legate all’adempimento 2014.
Come già ricordato in altri interventi sul nostro portale, lo slittamento è necessario al fine dell’applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’anno 2014, prevista dalla legge di stabilità 2014.
- Quindi, per effetto del DL 4/2014, sono differiti al 16 maggio 2014:
- i termini di versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, sia in unica soluzione, che per il pagamento delle prime due rate;
- il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2013, detta autoliquidazione;
- i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati 2014 delle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- il termine dell’invio telematico degli elenchi relativi alla regolarizzazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Viene stabilita, inoltre, la data del 16 maggio come termine della presentazione dell’autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile.
Come comportarsi in caso di cessazione dell’attività
Attività cessate nel 2014
In caso di cessazione dell’attività aziendale nei mesi primi due mesi del 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività viene differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi, in quanto il termine ordinario è il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione, e quindi nel caso di cessazione a marzo il termine ordinario coincide con il 16 maggio.
Attività cessate nel 2013
Per quanto attiene, invece, le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, i datori di lavoro dovranno inviare via PEC nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, e cioè entro il giorno 17 febbraio 2014, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione.
Riduzioni presunto
In ultimo viene chiarito che anche le comunicazioni motivate delle retribuzione presunte (c.d. riduzione presunto) potranno essere effettuate entro il 16 maggio 2014, chiudendo così il caso aperto con le prime indicazioni Inail, che lasciavano immutata la scadenza originaria
A questo punto si rimane in attesa delle pubblicazione del citato Decreto Ministeriale, momento dal quale saranno dettate ulteriori indicazioni operative da parte dell’Inail, non ultima la pubblicazione della “Guida all’autoliquidazione”.