20 Aprile 2024

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L’Amministratore delegato e datore di lavoro è “doppiamente” garante della sicurezza sul lavoro in azienda

La vicenda

Il fatto preso in considerazione nella decisione riguarda un lavoratore, sepolto da un carico, mentre lavora, come dipendente di una Società di grandi dimensioni, in un primario porto italiano. La Corte di Appello ritiene responsabile di omicidio colposo la persona che è legale rappresentante, delegata in materia di sicurezza e datrice di lavoro del dipendente morto.
Le violazioni colpose che le sono addebitate riguardano

  • l’omessa valutazione di tutti i rischi per la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature da lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • la mancata adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avendo consentito che le “unit” di cellulosa fossero sistemate, all’interno del terminal, in modo non idoneo a scongiurare il pericolo di rovinose cadute.
      Il condannato si rivolge allora alla Cassazione, dove si difende sostenendo di

    • essere stato nominato alla presidenza del C.d.A., unicamente, quale rappresentante della famiglia proprietaria, occupandosi, in concreto, unicamente della “Funzione risorse umane”
    • non avere la direzione tecnica del terminal.

La decisione della Cassazione

    La Cassazione conferma l’interpretazione della legge data dalla Corte di Appello. Nell’occasione i giudici di legittimità chiariscono, altresì, alcuni interessanti punti:

  • in linea di principio, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi del datore per la sicurezza sul lavoro gravano, indistintamente, su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
    Il Presidente del C.d.A., pertanto, non può essere considerato, da solo, rappresentante della società, essendo tale l’intero Consiglio;
  • ciò vale, tuttavia, in quanto lo stesso C.d.A. non abbia conferito ad un singolo consigliere, in qualità di amministratore delegato, l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza. In tale ipotesi organizzativa, l’obbligo in questione, infatti, si trasferisce dal Consiglio al delegato, salvo, il permanere in capo all’Organo collettivo, di residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato, in particolare, l’esistenza di una delibera con cui il Cda aveva delegato, alla persona poi giudicata colpevole, le specifiche funzioni di “datore di lavoro per la sicurezza”.

    Di conseguenza, la persona aveva assunto, rispetto ai lavoratori, vari ruoli di garanzia, quali:

  • quello di presidente del Consiglio di Amministrazione,
  • quello di datore di lavoro,
  • quello di delegato per la sicurezza conferitole dal C.d.A..

Non scagiona da responsabilità il soggetto, poi, l’esistenza, nella stessa Società, di un ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione. In tal senso la Cassazione ricorda che la responsabilità penale del datore non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato quel Responsabile, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale, pertanto, rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

Alcune considerazioni…

Al di là del caso singolo e, quindi, su un piano più generale, la sentenza conferma che il tema dell’organizzazione per la sicurezza si riveli molto più complesso di quanto comunemente si pensa e che richieda, specie nelle società grandi o piccole, un’elevata e costante “manutenzione”.

In tal senso è da osservare come siano, sicuramente, ancora moltissime le realtà imprenditoriali medie e grandi, in cui si pensa, erroneamente, di avere realizzato un’adeguata e compiuta organizzazione per la sicurezza, mettendo, in atto, semplicemente, alcune generiche (e, quindi, a-tecniche) deleghe.

    Gli strumenti organizzativi da mettere in opera per creare un equilibrato, efficace ed efficiente disegno della struttura per la sicurezza aziendale sono, invece, numerosi e articolati. Per operare quell’obiettivo, infatti, occorre utilizzare, in modo sistematico, una serie di “tool” giuridici e organizzativi, tra i quali, principalmente:

  • individuazione del datore di lavoro,
  • deleghe di funzioni gestionali,
  • deleghe di natura tecnica,
  • nomina dei preposti,
  • coinvolgimento in un ruolo attivo dei lavoratori, sia in quanto tali sia perchè colleghi di altri lavoratori.

Il complesso quadro interpretativo desumibile dalle norme e dalle decisioni della giurisprudenza, infine, palesa, in via indiretta, che un obiettivo di quel genere si può realizzare (e superare il vaglio attento dei giudici) solo mettendo insieme elevata perizia giuridica e notevoli competenze organizzative.

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