19 Aprile 2024

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JOBS ACT: le nuove indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati

La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI)

Nel rispetto della Legge delega, il Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2014 è intervenuto a riordinare la materia degli ammortizzatori sociali, ed infatti, a decorrere dal 1° maggio 2015 sarà istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, una “nuova” indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: la “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego”.

Scopo del Decreto è di rendere più omogenea la disciplina delle precedenti indennità Aspi e mini Aspi, le cui prestazioni saranno sostituite dalla Naspi a partire dagli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° maggio 2015.

Destinatari della nuova indennità di disoccupazione saranno, in base alle previsioni dell’art. 2 del decreto, i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (ex art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001) nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

La NASpI è riconosciuta ai soggetti che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano in “stato di disoccupazione”. A tal proposito ricordiamo che per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti;
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano fare valere trenta giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

In analogia alla previgente disciplina, la NASpI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro definita presso una commissione provinciale di conciliazione (ex art. 7, Legge n. 604/66).

Per quanto riguarda la misura della nuova indennità, bisogna anzitutto calcolare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, dividerla per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il valore così ottenuto per 4,33. Nel caso in cui l’importo così ottenuto risulti pari o inferiore al massimale (1.195 euro) la Naspi sarà uguale al 75 per cento della retribuzione media mensile; in caso contrario l’indennità sarà pari al 75 per cento del massimale incrementato di una somma uguale al 25 per cento della differenza tra la retribuzione media mensile ed il predetto massimale.

La corresponsione della Naspi avrà cadenza mensile ed una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ovviamente non saranno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Inoltre, l’art 5 del decreto legislativo specifica che per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2017 la Naspi è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Per fruire concretamente della Naspi è necessario presentare la relativa domanda all’INPS in modalità telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il trattamento di disoccupazione spetterà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della stessa. Tuttavia, il godimento della Naspi è condizionato alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Ai percettori di Naspi che intendano avviare un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro è concessa la facoltà di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, al fine di incentivare nuove realtà produttive.

Secondo la previsione dell’art. 10 del Decreto, è possibile cumulare il reddito derivante da un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale con la nuova indennità di disoccupazione, alle seguenti condizioni:

  • il reddito derivante dalla nuova attività deve essere inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione;
  • il lavoratore deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, circa il reddito annuo che prevede di tratte dalla nuova attività.

Rispettando le suddette condizioni sarà possibile continuare a percepire la Naspi, ridotta però di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tre la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è calcolata dall’ufficio competente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione è tenuto a presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione concernente il reddito percepito dalla nuova attività entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la restituzione di quanto percepito a titolo di Naspi.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi (in tal caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro). Al contrario, se il reddito derivante dal rapporto di lavoro subordinato risulti inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore percepirà un indennità in misura ridotta (con criteri simili a quelli previsti in caso di lavoro autonomo), sempreché abbia comunicato all’Inps, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e che, ovviamente, il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività al momento della cessazione del rapporto.

Anche il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di questi rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (ex art. 7 L. 604/66) ed il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto alla percezione della Naspi in misura ridotta a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Il nuovo assegno di disoccupazione: “l’Asdi”

Altra novità del D.Lgs. n. 22/2015 è l’introduzione in via sperimentale, con decorrenza dal 1° maggio 2015, dell’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito a coloro che abbiano fruito della NASPI per la sua intera (entro il 31 dicembre 2015), che siano privi di occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno.

Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e anche ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

L’ASDI sarà erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed il suo importo pari, con delle limitazioni, al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita. Tale importo potrà essere incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto (da emanarsi) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed, inoltre, parzialmente cumulato con eventuali redditi derivanti da nuova occupazione, secondo le previsioni del citato decreto.

Tuttavia il diritto all’ASDI è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento – formazione e accettazione di adeguate proposte di lavoro.

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