Maternità e paternità
Tutele in caso di parto prematuro e ricovero ospedaliero del bambino
Maternità – Il Decreto modifica l’art. 16 del TU, riconoscendo alla lavoratrice madre il diritto alla fruizione dei giorni non goduti prima del parto nel caso in cui quest’ultimo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungeranno infatti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Inoltre, la nuova norma concede alla madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la facolta di richiedere la sospensione del congedo di maternità che ricomincerà a decorrere dalla data di dimissione del bambino.
Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della mamma con la ripresa dell’attività lavorativa.
Questa norma trova applicazione anche in caso di adozioni, come previsto dall’art. 4 dello schema di decreto.
Licenziamento per giusta causa e indennità di maternità
Viene modificato anche l’art. 24 comma 1 del Testo Unico, dove vengono inserite tra le ipotesi che danno diritto all’indennità in caso di cessazione: il licenziamento per giusta causa, la cessazione di attività dell’azienda cui la madre era addetta e di esito negativo della prova.
Ad esempio, quindi, in caso di licenziamento per giusta causa che si verifichi durante il periodo di congedo di maternità, l’indennità di maternità compete fino al termine del periodo tutelato.
Le modifiche al congedo di paternità
Il decreto prevede una maggiore tutela anche per il padre lavoratore che può, adesso, fruire del congedo di paternità anche se la madre è una lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di maternità giornaliera di cui all’articolo 66.
Al tempo stesso l’indennità di cui sopra, prevista dall’art. 66, spetta anche al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Adozioni internazionali: estensione del congedo non retribuito al padre
Si rileva l’estensione del congedo non retribuito per le adozioni internazionali fino a una mese, previsto dall’art. 26 comma 4 del TU, al padre lavoratore nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Le novità sul congedo parentale
Molte novità riguardano il congedo parentale il cui diritto alla fruizione viene esteso fino ai 12 anni del bambino (non più 8).
Inoltre, anche in assenza di specifiche previsioni del contratto collettivo (anche aziendale) sarà possibile fruire del congedo parentale ad ore. Nello specifico, ciascun genitore potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Quest’ultima sarà, tuttavia, consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Con riferimento all’indennità del 30%, viene esteso il diritto alla percezione di quest’ultima fino al compimento del sesto anno di vita del bambino (non più il terzo) e senza limitazioni di carattere reddituale.Le stesse condizioni valgono anche in caso di adozioni di minori, computandosi i periodi dal momento di ingresso del minore nel nucleo familiare, che come noto in caso di adozioni il legislatore considera il giorno di nascita per la determinazione dei diritti in tema di congedi parentali.
Il Decreto modifica l’art. 53 del Testo Unico prevedendo l’inserimento, tra i soggetti non obbligati a prestare lavoro notturno, lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, sempre che il minore abbia fino a 12 anni di età.
In alternativa, e alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la lavoratrice può godere del beneficio.E’ fondamentale sottolineare che le disposizioni di cui sopra, tranne quelle sul lavoro notturno e le dimissioni volontarie, troveranno applicazione in via sperimentale soltanto fino al 31 dicembre 2015.
Infatti, l’art. 26 del D.Lgs. 80/2015 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo e che il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti che individuino adeguata copertura finanziaria.
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