Con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa la corretta lettura dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, relativamente all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.
Secondo l’Ispettorato, la regola generale è che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Nella generalità dei casi la fattispecie rientra, quindi, nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e, pertanto, le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Solo in rari casi i sistemi di geolocalizzazione possono considerarsi necessari ai fini della prestazione lavorativa e quindi, si può prescindere sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.
Fonti: Ispettorato Nazionale del Lavoro; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali